Il Regolamento del Senato nella XVIII Legislatura

Capo XII

Della discussione

Articolo 100 (1)

Esame degli articoli - Presentazione degli emendamenti.

1. Esaurita la discussione generale di un disegno di legge e l'eventuale votazione degli ordini del giorno, l'Assemblea passa all'esame degli articoli.

2. L'esame degli articoli si effettua con la trattazione, articolo per articolo, degli emendamenti proposti dai singoli Senatori, dalla Commissione e dal Governo.

3. Gli emendamenti debbono, di regola, essere presentati per iscritto dal proponente alla Presidenza nel termine stabilito dalla Presidenza stessa o dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

4. [Abrogato].

5. Nel corso della seduta è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da otto Senatori e si riferiscano ad altri emendamenti presentati o siano in correlazione con emendamenti già approvati dall'Assemblea. Il Presidente può tuttavia consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti al di fuori dei casi anzidetti.

6. Le condizioni e i termini di cui ai due commi precedenti non si applicano alla presentazione di emendamenti da parte della Commissione e del Governo. Nel caso in cui la Commissione e il Governo si avvalgano della facoltà di presentare emendamenti senza l'osservanza dei termini anzidetti, il Presidente, valutata l'importanza di tali emendamenti, ne può rinviare l'esame al fine di consentire la presentazione di emendamenti a detti emendamenti e di emendamenti ad essi strettamente correlati.

7. Gli emendamenti che importino aumento di spesa o diminuzione di entrata debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla 5ª Commissione permanente perché esprima il proprio parere. Il parere può essere dato anche verbalmente, nel corso della seduta, a nome della Commissione, dal suo Presidente o da altro Senatore da lui delegato.

8. Il Presidente può stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa e può altresì disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano discussi e votati in sede di coordinamento, con le modalità di cui all'articolo 103.

9. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo, inclusi quelli volti a premettere o aggiungere ulteriori articoli, si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte di uno solo dei presentatori, che può intervenire una sola volta per non oltre cinque minuti, elevabili a dieci se è l'unico intervento del Gruppo. È ammesso l'ulteriore intervento di non più di un Senatore per ogni Gruppo per non più di cinque minuti. Esaurita la discussione, il relatore e il rappresentante del Governo si pronunciano sugli emendamenti presentati. Qualora siano presentati emendamenti nel corso della seduta o quando se ne manifesti l'opportunità per l'ordine della discussione, il Presidente può disporre che la discussione sia suddivisa in rapporto ai diversi emendamenti o alle diverse parti dell'articolo.

10. La Commissione competente, il Governo e, nell'ipotesi di cui al comma 7, la 5ª Commissione permanente possono richiedere che la discussione degli emendamenti presentati nel corso della seduta sia accantonata e rinviata alla seduta seguente.

11. Nell'interesse della discussione, il Presidente può decidere l'accantonamento e il rinvio alla competente Commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti, stabilendo la data nella quale la discussione degli stessi dovrà essere ripresa in Assemblea.

12. [Abrogato].

13. Gli emendamenti sono di regola stampati e distribuiti in principio di seduta.

(1) Articolo modificato dal Senato il 23 e il 30 novembre 1988 nonché da ultimo, il 20 dicembre 2017.

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