Articolo 6
Spoglio delle schede per l'elezione dei componenti della Presidenza.
1. Lo spoglio delle schede per l'elezione del Presidente è fatto in seduta pubblica dall'Ufficio di Presidenza provvisorio.
2. Lo spoglio delle schede per le votazioni di cui all'articolo 5 è fatto senza indugio da otto Senatori estratti a sorte. La presenza di cinque è necessaria per la validità delle operazioni di scrutinio.