Articolo 5 (1)
Elezione degli altri componenti della Presidenza.
1. Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro Vice Presidenti, di tre Questori e di otto Segretari.
2. Per le votazioni di cui al comma 1, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i Vice Presidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
2-bis. Al fine di assicurare una più adeguata rappresentatività del Consiglio di Presidenza, i Gruppi parlamentari che non siano in esso rappresentati possono richiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari. Su tali richieste delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori Segretari non può essere in ogni caso superiore a due.
2-ter. Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui al comma 2-bis. Nella votazione ciascun Senatore può scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi la cui richiesta sia stata accolta dal Consiglio di Presidenza, ottengono il maggior numero dei voti, limitatamente ad uno per Gruppo.
2-quater [Abrogato].
3. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda un nome; quando si debbano coprire più di due posti scrive un numero di nomi pari alla metà dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unità. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
4. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
(1) Articolo modificato dal Senato il 30 novembre 1988, il 3 marzo 1993, il 24 febbraio 1999, il 25 ottobre 2001, il 31 gennaio 2007 e il 20 dicembre 2017.