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  • Disciplinare trasmissioni radiotelevisive

La Costituzione

Parte II

Ordinamento della Repubblica

Titolo V

Le Regioni, le Provincie, i Comuni
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
Elenco Completo

Articolo 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

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Indice

  • Principi fondamentali
  • Parte I
    Diritti e doveri dei cittadini
    • Titolo I
      Rapporti civili
    • Titolo II
      Rapporti etico-sociali
    • Titolo III
      Rapporti economici
    • Titolo IV
      Rapporti politici
  • Parte II
    Ordinamento della Repubblica
    • Titolo I
      Il Parlamento
      • Sezione I
        Le Camere
      • Sezione II
        La formazione delle leggi
    • Titolo II
      Il Presidente della Repubblica
    • Titolo III
      Il Governo
      • Sezione I
        Il Consiglio dei Ministri
      • Sezione II
        La Pubblica Amministrazione
      • Sezione III
        Gli organi ausiliari
    • Titolo IV
      La Magistratura
      • Sezione I
        Ordinamento giurisdizionale
      • Sezione II
        Norme sulla giurisdizione
    • Titolo V
      Le Regioni, le Provincie, i Comuni
    • Titolo VI
      Garanzie costituzionali
      • Sezione I
        La Corte costituzionale
      • Sezione II
        Revisione della costituzione. Leggi costituzionali.
  • Disposizioni transitorie e finali

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