Logo del Senato della Repubblica Italiana

La Costituzione

Parte II

Ordinamento della Repubblica

Titolo V

Le Regioni, le Provincie, i Comuni

Articolo 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.