La Costituzione

Parte II

Ordinamento della Repubblica

Titolo II

Il Presidente della Repubblica

Articolo 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri [cfr. artt. 55 c.2, 85].

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione [cfr. art. 85 c.2] eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato [cfr. II].

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.