Articolo 108
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge [cfr. VII c.1].
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali [cfr. art. 100 c.3], del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia [cfr. art. 102 c.2,3]