Articolo 103
Il Consiglio di Stato [cfr. art. 100 c.1] e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi [cfr. artt. 24 c.1, 111 c.3, 113, 125 c.2 ].
La Corte dei conti [cfr. art. 100 c.2] ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge [cfr. art. 113 c.3].
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate [cfr. art. 111 c.2, VI c.2].