Articolo 63
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune [cfr. art. 55 c. 2], il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune [cfr. art. 55 c. 2], il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.