Articolo 62
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti [cfr. art. 77 c. 2].
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.