Il Regolamento del Senato nella XVIII Legislatura

Capo XVIII

Delle procedure di collegamento con l'Unione europea e con organismi internazionali

Articolo 144-ter (1)

Esame delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

1. Le sentenze di maggior rilievo della Corte di giustizia dell'Unione europea sono inviate alla Commissione competente per materia e alla 14ª Commissione permanente.

2. La Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla 14ª Commissione permanente.

3. Al termine dell'esame la Commissione può adottare una risoluzione intesa ad esprimere il proprio avviso sulla necessità di iniziative e adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i criteri informativi. A tale risoluzione si applicano le disposizioni dell'articolo 50, comma 3.

4. Il Presidente del Senato trasmette la risoluzione approvata al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un disegno di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame è congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 6 febbraio 2003 e modificato il 20 dicembre 2017.

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