Articolo 67
Censura - Esclusione dall'Aula - Interdizione a partecipare ai lavori.
1. Qualora un Senatore, nonostante il richiamo inflittogli dal Presidente, persista nel suo comportamento, o, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascorra ad oltraggi o vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia comunque atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporne l'esclusione dall'Aula per il resto della seduta. Si applicano, per la censura e per l'esclusione dall'Aula, le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 66.
2. Se il Senatore non ottempera all'ordine di allontanarsi dall'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà disposizioni ai Questori per l'esecuzione dell'ordine impartito.
3. Nei casi previsti dal primo comma il Presidente può, altresì, proporre al Consiglio di Presidenza - integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 - di deliberare, nei confronti del Senatore al quale è stata inflitta la censura, l'interdizione di partecipare ai lavori del Senato per un periodo non superiore a dieci giorni di seduta. Il Senatore può fornire ulteriori spiegazioni al Consiglio stesso.
4. Per fatti di particolare gravità che si svolgano nel recinto del palazzo del Senato, ma fuori dell'Aula, il Presidente può ugualmente investire del caso il Consiglio di Presidenza il quale, sentiti i Senatori interessati, può deliberare le sanzioni di cui ai commi precedenti.
5. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione.