Il Regolamento del Senato nella XVIII Legislatura

Capo IV

Dei Gruppi parlamentari

Articolo 16-bis(1)

Gestione contabile e finanziaria dei Gruppi parlamentari.

1. Ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal Consiglio di Presidenza mediante un apposito regolamento di contabilità che disciplina le procedure di contabilizzazione di entrate e spese, con riferimento ai contributi trasferiti dal Senato al Gruppo e destinati alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16.

2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una società di revisione legale, selezionata dal Consiglio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, la quale verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1.

3. Il rendiconto è trasmesso al Presidente del Senato, corredato di una dichiarazione del Presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea del Gruppo e del giudizio della società di revisione di cui al comma 2.

4. Ciascun Gruppo è tenuto a pubblicare on line, nel proprio sito internet liberamente accessibile, ogni mandato di pagamento, assegno o bonifico bancario, con indicazione della relativa causale, secondo modalità stabilite con delibera del Consiglio di Presidenza.

5. Il controllo di conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del Regolamento è effettuato a cura dei Senatori Questori, secondo criteri e forme stabiliti dal Consiglio di Presidenza. Successivamente, i rendiconti sono pubblicati sia nel rispettivo sito internet di ciascun Gruppo sia in allegato al conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato di cui all'articolo 165.

6. L'erogazione dei contributi ai Gruppi a carico del bilancio del Senato è autorizzata dai Senatori Questori, subordinatamente all'esito positivo del controllo di conformità di cui al comma 5.

7. I Senatori Questori riferiscono al Consiglio di Presidenza sulle risultanze dell'attività svolta ai sensi dei commi 5 e 6.

8. Qualora un Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 1, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di cui all'articolo 16. Ove i Senatori Questori riscontrino che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni del Regolamento, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto invitano il Presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissando un termine di adempimento. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di cui all'articolo 16. Le decadenze previste nel presente comma sono accertate con deliberazione del Consiglio di Presidenza, su proposta dei Senatori Questori, e comportano altresì l'obbligo di restituire, secondo modalità stabilite dallo stesso Consiglio di Presidenza, le somme a carico del bilancio del Senato ricevute e non rendicontate.

9. Con il regolamento di contabilità di cui al comma 1, il Consiglio di Presidenza approva altresì la disciplina del rendiconto da presentare al termine della legislatura, nonché in caso di scioglimento di un Gruppo.

10. Nel caso in cui un Gruppo parlamentare non sia più costituito nella legislatura successiva gli eventuali avanzi di gestione sono restituiti al bilancio del Senato, salvo l'accantonamento per far fronte ad eventuali spese e contenziosi. Si considera ricostituito, in ogni caso, anche il Gruppo parlamentare che, nella legislatura successiva, assuma una denominazione parzialmente diversa da quella assunta nella precedente legislatura, previa intesa tra i rispettivi Presidenti dei Gruppi interessati. Ove il Gruppo ricostituito intenda subentrare nel patrimonio del Gruppo della precedente legislatura, è tenuto, a cura del suo Presidente e del suo tesoriere, ad istituire un idoneo accantonamento a copertura di eventuali oneri a carico del Gruppo della precedente legislatura.

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 21 novembre 2012 e modificato il 20 dicembre 2017.

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