Articolo 13 (1)
Cessazione dalle cariche del Consiglio di Presidenza.
1. I Senatori chiamati a far parte del Governo cessano dalle cariche del Consiglio di Presidenza.
1-bis. I Vice Presidenti e i Segretari che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari.
(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.