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La Direttiva copyright e il pubblico dominio digitale europeo. Online, 17 dicembre 2021
La Sezione Cultura della Regione Liguria e l'Associazione italiana biblioteche - Sezione Liguria hanno organizzato, il 17 dicembre 2021, un incontro online su "Le nuove eccezioni obbligatorie introdotte dalla Direttiva copyright (2019/790/EU) e il principio del pubblico dominio digitale europeo", tenuto dall'avv. Deborah De Angelis.
La Direttiva sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale ha come obiettivo quello di armonizzare il quadro normativo comunitario del diritto d'autore nell'ambito delle tecnologie digitali e tra le diverse novità che introduce stabilisce, per la prima volta, una serie di eccezioni obbligatorie dedicate al mondo degli istituti culturali e di ricerca sulle quali il webinar focalizza l'attenzione. La relatrice De Angelis partendo dagli articoli contenenti le eccezioni, illustra il loro recepimento da parte del legislatore italiano e conclude con i suggerimenti proposti dal Capitolo italiano Creative Commons (CC) e Wikimedia Italia, (in sede di audizioni al Senato, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto attuativo) mostrando come lo strumento della direttiva, nonostante l'obbligatorietà, lasci ai vari Stati membri una certa discrezionalità che incide su quella che dovrebbe essere una implementazione omogenea.
Le prime eccezioni, concernenti l'estrazione di testo e dati, si trovano agli art. 3 e 4 della direttiva. L'art. 3, riguardante l'estrazione ai fini di ricerca scientifica, esenta dal diritto d'autore le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale da opere o altri materiali ai quali essi hanno legalmente accesso. L'art. 4 invece riguarda l'estrazione volta a qualsiasi fine e si applica a condizione che l'utilizzo non sia stato espressamente riservato dai titolari dei diritti. In riferimento a ciò, CC Italia e Wikimedia Italia hanno proposto la possibilità di adottare un protocollo, come robots.txt, che impartisca al computer il comando di effettuare o meno l'operazione richiesta, facilitando la corretta e legittima estrazione del web.
L'utilizzo digitale di opere e altri materiali, nell'ambito delle attività didattiche digitali e transfrontaliere, è concesso dall'art. 5 esclusivamente per finalità illustrative ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché tale utilizzo avvenga in determinate circostanze. In fase di recepimento il legislatore italiano inserisce la specifica 'brani o parti di opere', riferimento che CC Italia e Wikimedia Italia hanno proposto di eliminare, poiché sembrerebbe impedire l'attuazione dell'eccezione stessa, che parla di utilizzo digitale di opere e altri materiali.
Segue l'eccezione all'art. 6 che è servita a dipanare i dubbi che per vent'anni hanno assillato le biblioteche, consentendo agli istituti di tutela del patrimonio culturale, che finora potevano riprodurre ma non con mezzi digitali, di realizzare copie delle opere o di materiali presenti permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto a fini di conservazione. Sottolineando la centralità di questa eccezione, CC Italia e Wikimedia Italia ne hanno proposto l'implementazione, con lo scopo di eliminare i limiti impliciti ed espliciti alla missione di conservazione del patrimonio culturale da parte degli istituti.
Per le opere fuori commercio invece, all'art. 8, si richiede agli stati membri di fornire una soluzione giuridica per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di digitalizzare e rendere disponibili online tali opere. Per il legislatore italiano un'opera o altri materiali sono considerati fuori commercio quando, in base alla presunzione di buona fede, non siano disponibili al pubblico tramite i consueti canali commerciali all'interno dell'Unione europea da almeno dieci anni, in qualsiasi versione o supporto di memorizzazione. A tal proposito CC Italia e Wikimedia Italia hanno inviato una segnalazione alla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore del Ministero sottolineando la necessità di ampliare la portata di questa eccezione e proponendo di ricomprendere anche ciò che non è mai stato in commercio e aggiungendo che per le opere scientifiche si potrebbe considerare un tempo ridotto di tre anni.
La relatrice conclude illustrando l'art. 14, in cui il legislatore europeo, con l'intento di favorire l'accesso e la promozione al patrimonio culturale, impone che le riproduzioni fedeli di opere delle arti visive di pubblico dominio non siano protette dal diritto d'autore o da diritti connessi, a meno che il materiale derivante da un tale atto di riproduzione sia originale. Nell'ultima bozza che è andata ad approvazione, il legislatore italiano ha precisato che restano ferme in materia di riproduzione dei beni culturali le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) creando così una distinzione tra le opere delle arti visive in pubblico dominio e i beni culturali pubblici in pubblico dominio. CC Italia e Wikimedia Italia hanno proposto l'eliminazione del riferimento al Codice dei beni culturali, poiché impedirebbe agli stessi, nonostante rientrino nella categoria di opere delle arti visive, di giovare della nuova disciplina.
Dall'incontro emerge che queste tematiche stanno avendo una risonanza sempre più ampia, alimentando l'interesse nell'approfondire la materia e le problematiche che ne derivano e incentivando così la ricerca di soluzioni che permettano di raggiungere il giusto equilibrio tra l'interesse dell'autore nel tutelare il proprio lavoro intellettuale e l'interesse della collettività di avere accesso alla cultura.