Competenze
Il Consiglio di Garanzia - previsto dall'art. 75 del Testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica - decide sui ricorsi presentati contro le decisioni della Commissione contenziosa.
E' composto di cinque senatori nominati all'inizio di ogni legislatura dal Presidente del Senato, sentito il Consiglio di Presidenza. Essi sono prescelti tra i senatori in carica esperti in materie giuridiche, amministrative e del lavoro, che abbiano uno dei seguenti requisiti:
- magistrato, anche a riposo, delle magistrature ordinaria e amministrative;
- professore ordinario o associato d'universita' in materie giuridiche, anche a riposo;
- avvocato dello Stato, anche a riposo;
- avvocato del libero foro.
I componenti, tra i quali vengono eletti il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Garanzia, durano in carica tutta la legislatura; essi non sono immediatamente confermabili salvo i componenti supplenti che non siano stati mai chiamati a prendere parte - nella legislatura cessata - alle riunioni del Consiglio. L'incarico è incompatibile con quello di membro del Consiglio di Presidenza, della Commissione contenziosa e del Consiglio di disciplina.
Congiuntamente ai membri effettivi sono nominati, con eguale procedura, cinque membri supplenti anch'essi scelti con i medesimi requisiti.