Regolamento Interno
(Approvato dalla Commissione nella seduta del 2 ottobre 2002)
Titolo V
Art. 19.
(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)
1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnato dal Presidente del Senato della Repubblica.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica. 3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione.
Art. 20.
(Collaborazioni esterne)
1. La Commissione può avvalersi di un nucleo di un corpo di polizia per l'espletamento di atti di polizia giudiziaria.
2. La Commissione si avvale altresì dell'opera di consulenti ed esperti (collaboratori esterni) cui spetta un compenso adeguato alle funzioni cui sono preposti.
3. I collaboratori di cui al comma precedente prestano giuramento circa l'osservanza del segreto di cui sono tenuti a norma dell'articolo 7 della deliberazione istitutiva. Essi possono, secondo i criteri stabiliti dal Presidente, assistere alle sedute della Commissione e riferire alla stessa, limitatamente agli aspetti per i quali si svolge l'opera di consulenza.
Art. 21.
(Modifiche del presente regolamento)
1. Ciascun componente della Commissione può proporre modifiche del presente Regolamento.