Regolamento Interno
(Approvato dalla Commissione nella seduta del 2 ottobre 2002)
Titolo IV
Art. 14.
(Attività istruttoria)
1. La Commissione procede alle indagini, agli esami e all'acquisizione dei documenti con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Al di fuori dell'esercizio dei poteri di cui al precedente comma, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie ed informazioni nelle ordinarie forme parlamentari.
3. La Commissione delibera, caso per caso, se procedere mediante libere audizioni o mediante testimonianze formali ovvero mediante confronti fra due o più persone.
4. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre ascoltati con la procedura della libera audizione.
5. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l'attività di cui al successivo articolo 15 può essere svolta anche da una delegazione, previa delibera della Commissione.
Art. 15.
(Testimonianze e confronti)
1. Nello svolgimento di esami testimoniali e confronti, le persone da ascoltare come testimoni possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria. Nel caso di rifiuto a comparire o di mancata presentazione a seguito di convocazione mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo.
2. Il Presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità che si assume nel deporre innanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito previste dalle norme processuali in vigore.
3. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste o se questa rifiuti di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità conseguente a detto comportamento, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente.
4. Le persone imputate in un procedimento penale in ordine ai fatti sui quali indaga la Commissione o a fatti a questi connessi possono essere esaminate in sede di testimonianza formale, previa convocazione secondo le modalità stabilite dal comma 1.
5. La Commissione può procedere a confronti fra persone già esaminate o interrogate quando vi è disaccordo fra esse su fatti o circostanze.
6. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente. Le domande possono essere poste dal Presidente anche sulla base di capitolati predisposti, salva sempre la possibilità di ulteriori domande da parte dei singoli commissari. Il Presidente decide sulla ammissibilità delle domande.
7. Alle persone ascoltate è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della testimonianza perchè lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica il Presidente informa la Commissione che delibera in merito.
Art. 16.
(Segreto funzionale)
1. La Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall'esterno sono oggetto di segreto funzionale o comunque non possono essere divulgati anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso.
2. Sono in ogni caso coperti da segreto funzionale i documenti relativi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla Commissione, gli scritti anonimi, nonchè le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti nelle sedute segrete di cui al precedente articolo 12, comma 4.
3. Nel caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di divieto di divulgazione, la Commissione valuta l'opportunità della loro trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativamente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.
Art. 17.
(Archivio della Commissione)
1. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato. Il Presidente sovrintende all'archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e per le opportune misure di sicurezza.
2. L'archivio di cui al precedente comma è liberamente consultabile dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 20, comma 2, e dal personale del Senato della Repubblica addetto specificamente alla Commissione.
3. È proibita l'estrazione di copie di atti e documenti coperti da segreto. Il Presidente può autorizzare di volta in volta la consultazione di atti e di documenti coperti da segreto da parte dei collaboratori della Commissione e di autorità richiedenti, previa annotazione in apposito registro a cura dell'ufficio di segreteria.
Art. 18.
(Relazione conclusiva e menzione nella stessa di atti e documenti)
1. La Commissione presenta al Presidente del Senato della Repubblica, entro il termine fissato per l'ultimazione dei suoi lavori, una relazione sulle risultanze delle indagini e degli esami svolti.
2. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e documenti non si dovrà far menzione nella relazione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso. In nessun caso è consentita la pubblicazione di scritti anonimi.
3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati nell'archivio storico del Senato della Repubblica