Regolamento Interno
(Approvato dalla Commissione nella seduta del 2 ottobre 2002)
Titolo II
Art. 2.
(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)
1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri senatori nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura stabilita dall'articolo 4 della deliberazione istitutiva.
2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della Commissione.
Art. 3.
(Partecipazione alle sedute della Commissione)
1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di senatori che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione del personale del Senato, specificamente addetto alla Commissione o autorizzato dal Presidente del Senato e dei collaboratori esterni, di cui al successivo articolo 20, comma 2.
Art. 4.
(Costituzione della Commissione)
1. La Commissione, nella sua prima seduta, è convocata dal Presidente del Senato per procedere alla elezione, fra i suoi componenti di due vice presidenti e di due segretari. Sono chiamati a fungere da segretari provvisori i due componenti della Commissione più giovani per età presenti alla seduta.
2. Indetta la votazione, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome per i vice presidenti e un solo nome per i segretari. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano per età. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.
3. Dei risultati dell'elezione è data comunicazione al Presidente del Senato.
Art. 5.
(Funzioni del Presidente)
1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Può direttamente proporre alla Commissione il programma e il calendario dei lavori. Esercita altresì gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.
2. I vice presidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento.
Art. 6.
(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)
1. L'Ufficio di Presidenza:
a) propone il programma e fissa il calendario dei lavori della Commissione;
b) esamina le questioni, sia di merito che procedurali, che sorgono nel corso dell'attività della Commissione alla quale riferisce;
c) delibera sulla nomina dei collaboratori esterni della Commissione;
d) decide in ordine al compenso da corrispondere ai collaboratori esterni della Commissione e alle altre spese di straordinaria amministrazione.
2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi ove lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un rappresentante di Gruppo.
3. I segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.