La Costituzione

Parte II

Ordinamento della Repubblica

Titolo III

Il Governo

Sezione III

Gli organi ausiliari

Articolo 100

Il Consiglio di Stato [cfr. art. 103 c.1] è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti [cfr. art. 103 c.2] esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito [cfr. art. 81 c.1].

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo [cfr. art. 108 c.2].