Articolo 25
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [cfr. art. 102].
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge [cfr. art. 13 c.2].