Articolo 128 (1)
Emendamenti al disegno di legge di bilancio.
1. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, relativi alla prima sezione del disegno di legge di bilancio devono essere presentati alla 5ª Commissione permanente. I Senatori che non facciano parte della 5ª Commissione permanente possono chiedere o essere richiesti di illustrare gli emendamenti da essi presentati.
2. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio devono essere presentati nelle Commissioni competenti per materia. Se queste li accolgono, vengono trasmessi, come proposte della Commissione, alla 5ª Commissione permanente, la quale, nel caso di rigetto, deve farne menzione nella sua relazione.
3. Gli emendamenti respinti possono essere ripresentati in Assemblea, anche dal solo proponente.
4. È facoltà del Presidente ammettere la presentazione in Aula di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla 5ª Commissione permanente o già approvate dall'Assemblea.
5. I termini per la presentazione in Assemblea degli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, sono fissati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.
6. Sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, al disegno di legge di bilancio che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura o estranee all'oggetto della legge di bilancio in base alla legislazione vigente, ovvero volte a modificare le norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato.
(1) Articolo modificato dal Senato il 31 luglio 1985, il 30 novembre 1988 nonchè, da ultimo, il 20 dicembre 2017.