Il Regolamento del Senato

Capo XV

Della procedura di esame dei bilanci e del controllo finanziario, economico ed amministrativo

Articolo 127 (1)

Ordini del giorno sul disegno di legge di bilancio.

1. Gli ordini del giorno devono essere presentati e svolti nelle Commissioni competenti per materia.

2. Quelli accolti dal Governo o approvati sono allegati, insieme ai rapporti, alla relazione generale della 5ª Commissione permanente. Quelli non accolti dal Governo o respinti dalle Commissioni possono essere ripresentati in Assemblea.

(1) Articolo modificato dal Senato il 31 luglio 1985, il 30 novembre 1988, il 20 dicembre 2017 nonché, da ultimo, il 27 luglio 2022.

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