Il Regolamento del Senato

Capo XIX

Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni

Articolo 157 (1)

Mozioni - Presentazione - Fissazione della data di discussione.

1. La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Senato, e deve essere presentata da almeno cinque Senatori. Il Presidente, accertatane la ricevibilità in base ai criteri indicati all’articolo 146, ne dispone l’annuncio all’Assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.

2. [Abrogato]

3. Qualora la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Senato, essa è discussa entro e non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione. A tal fine il Presidente si avvale della facoltà di cui all’articolo 55, comma 6, fissando, se necessario, una seduta supplementare. Ciascun Senatore può sottoscrivere in un anno non più di nove mozioni a procedimento abbreviato.

(1) Articolo modificato dal Senato il 30 novembre 1988 e il 27 luglio 2022.

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