Articolo 122
Disegni di legge costituzionale - Termini per la seconda deliberazione.
1. La seconda deliberazione, prevista dall'articolo 138 della Costituzione, può essere adottata soltanto dopo che siano decorsi tre mesi dall'approvazione del disegno di legge nello stesso testo trasmesso o successivamente approvato dalla Camera dei deputati.
2. I tre mesi sono computati secondo il calendario comune.