Il Regolamento del Senato

Capo XIV

Dei disegni di legge costituzionale

Articolo 121

Disegni di legge costituzionale - Prima deliberazione.

1. La prima deliberazione, prevista dall'articolo 138 della Costituzione per i disegni di legge di revisione della Costituzione e gli altri disegni di legge costituzionale, è adottata nelle forme previste dal presente Regolamento per i disegni di legge ordinaria.

2. Dopo l'approvazione in sede di prima deliberazione, il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati.

3. Se il disegno di legge è emendato dalla Camera, il Senato lo riesamina a norma dell'articolo 104.

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