Disposizioni finali
DISPOSIZIONE FINALE (1)
Entrata in vigore del Regolamento
1. Il presente Regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni relative alla formazione e alle competenze delle Commissioni permanenti e delle Giunte saranno applicate a decorrere dal 1° ottobre 1971. Alla stessa data si provvederà alla rinnovazione degli organi anzidetti.
* * * * * * * * * *
Le modificazioni agli articoli 21, commi 1 e 2, e 22 - approvate dal Senato il 30 luglio 1987 - sono entrate in vigore, ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 3 della relativa deliberazione, il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (1º agosto 1987, n. 178).
* * * * * * * * * *
Alle modificazioni approvate dal Senato il 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988, si applicano le seguenti:
Entrata in vigore.
1. Le modificazioni al Regolamento di cui agli articoli precedenti (3) sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1º dicembre 1988 ed entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.
2. Le modificazioni di cui all'articolo 24 (4) non si applicheranno ai disegni di legge di conversione di decreti-legge emanati precedentemente alla predetta data.
* * * * * * * * * *
Alle modificazioni approvate dal Senato il 24 febbraio 1999, si applicano le seguenti:
DISPOSIZIONI FINALI
(Omissis).
1. Le modificazioni al Regolamento di cui agli articoli precedenti entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (5).
2. Le modificazioni di cui all'articolo 1 (6) non si applicano alle situazioni verificatesi precedentemente alla data di cui al comma 1 del presente articolo.
* * * * * * * * * *
Le modificazioni all'articolo 5 - consistenti nell'introduzione del comma 4-bis, nella sostituzione dei commi 5 e 9-bis e nella abrogazione dei commi 6 e 7 - approvate dal Senato il 25 ottobre 2001, sono entrate in vigore, ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 3 della relativa deliberazione, il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (3 novembre 2001, n. 256).
La sostituzione integrale dell'articolo 5, operata dall'articolo 2 della predetta deliberazione del Senato del 15 ottobre 2001, entra in vigore a decorrere dalla XV legislatura.
* * * * * * * * * *
Le modificazioni agli articoli 12, 17 e 20 - approvate dal Senato il 17 luglio 2002 - sono entrate in vigore, ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 4 della relativa deliberazione, il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (23 luglio 2002, n. 171).
* * * * * * * * * *
Alle modificazioni approvate dal Senato il 6 febbraio 2003 si applicano le seguenti:
DISPOSIZIONI FINALI (7)
1. Le modificazioni al Regolamento, di cui agli articoli precedenti (8), entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (9).
2. Alla prima costituzione della 14ª Commissione permanente si provvede successivamente al rinnovo delle altre Commissioni permanenti, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, del Regolamento, per la XIV legislatura. In via transitoria, fino alla costituzione
della 14ª Commissione permanente, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti la Giunta per gli affari delle Comunità europee previgenti alla data di cui al comma 1.
* * * * * * * * * *
Le modificazioni all'articolo 5 - approvate dal Senato il 31 gennaio 2007 - sono entrate in vigore, ai sensi della disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 1 della relativa deliberazione, il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (9 febbraio 2007, n. 33).
* * * * * * * * * *
Le modificazioni agli articoli 15 e 16 nonché l'introduzione dell'articolo 16-bis - approvate dal Senato il 21 novembre 2012 - sono entrate in vigore, ai sensi della disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 4 della relativa deliberazione, quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (26 novembre 2012, n. 276) e «acquistano efficacia immediatamente dopo l'approvazione delle delibere attuative del Consiglio di Presidenza e comunque non oltre l'inizio della XVII legislatura».
* * * * * * * * * *
Le deliberazioni di approvazione delle rimanenti modificazioni non recano una specifica disposizione relativa alla data di entrata in vigore.
* * * * * * * * * *
Alle modificazioni approvate dal Senato il 20 dicembre 2017 si applicano le seguenti:
DISPOSIZIONI FINALI (10)
Art. 5.
(Disposizioni finali)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti modificazioni al Regolamento, cessa ogni effetto prodotto dai pareri interpretativi della Giunta per il Regolamento e dalle circolari riferiti agli articoli oggetto della presente riforma.
Art. 6.
(Entrata in vigore)
1. Le modificazioni al Regolamento di cui ai presenti articoli sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrano in vigore a decorrere dalla XVIII legislatura.
* * * * * * * * * *
Note
(1) Disposizione relativa al testo approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 53 del 1º marzo 1971).
(2) Approvate dal Senato il 30 novembre 1988.
(3) Articoli facenti parte del documento in cui sono riportate le modificazioni stesse, riguardanti i seguenti articoli del Regolamento: 1, 5, 19, 23, 29, 33, 34, 40, 41, 43, 46, 48-bis, 53, 54, 55, 62, 73-bis, 74, 76-bis, 78, 89, 99, 100, 102-bis, 103, 107, 108, 109, 113, 120, 125, 125-bis, 126, 126-bis, 127, 128, 129, 141, 142, 143, 144, 151-bis, 156-bis, 157, 161 e 162.
(4) Recante il nuovo testo dell'articolo 78 del Regolamento.
(5) Gazzetta Ufficiale 1º marzo 1999, n. 49.
(6) Recante il nuovo comma 9-bis dell'articolo 5 del Regolamento.
(7) Approvate dal Senato il 6 febbraio 2003 (Doc. II, nn. 4 e 6, art. 16) e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio
2003.
(8) Articoli facenti parte del documento in cui sono riportate le modificazioni stesse, riguardanti i seguenti articoli del Regolamento: 21, 22, 23, 29, 34, 40, 41, 43, 125-bis, 142, 143, 144, 144-bis, 144-ter e 144-quater.
(9) Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2003, n. 36.
(10) Disposizioni approvate dal Senato il 20 dicembre 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 2018, n. 15.