L. 6 febbraio 1948 , n. 29
Norme per la elezione del Senato della Repubblica
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:
Art. 1.
Il Senato della Repubblica è eletto con le norme stabilite dalla Costituzione e dalla presente legge.
Il numero dei senatori spettante a ciascuna Regione è determinato in base alla popolazione residente al 31 dicembre 1946, secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, come risulta dalla tabella A allegata alla presente legge.
Art. 2.
In ogni Regione sono costituiti tanti collegi quanti sono i senatori ad essa assegnati.
Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.
La tabella delle circoscrizioni sarà stabilita, con decreto Presidenziale promosso dal Ministro dell'interno, d'intesa con la Commissione parlamentare per la legge sul Senato.
Art. 3.
L'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna Regione e la circoscrizione dei collegi devono essere rivedute, per legge, nella prima sessione successiva alla pubblicazione ufficiale dei risultati del censimento generale della popolazione.
I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei comuni, dei mandamenti e delle province, che si verifichino prima della revisione di cui al comma precedente, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione dei collegi.
Qualora si verifichino cambiamenti nella circoscrizione della Regione, il numero dei senatori alla stessa assegnato è riveduto per legge. Con la medesima legge sono rivedute, eventualmente, le circoscrizioni dei singoli collegi della Regione.
Anche con legge si determinano il numero dei senatori di nuove Regioni e le circoscrizioni dei loro collegi.
Art. 4.
I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Art. 5.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 6, 7, 8 e 93 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto Presidenziale 5febbraio 1948, n. 26.
TITOLO II DEGLI UFFICI ELETTORALI CIRCOSCRIZIONALI E REGIONALI
Art. 6.
Il Tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi previsti dalla tabella delle circoscrizioni si costituisce in tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.
Se in un collegio si trovano le sedi di due o più Tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.
Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
Art. 7.
La Corte d'appello o il Tribunale del capoluogo della Regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonché, di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
TITOLO III DELLE CANDIDATURE, DEI DELEGATI, DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI E DEI RAPPRESENTANTI DI GRUPPI DI CANDIDATI
Art. 8.
La candidatura è accettata in una sola Regione e in non più di tre collegi.
La dichiarazione di accettazione deve contenere la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare la dichiarazione di collegamento di cui all'art. 11 e la designazione di due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, presso l'ufficio di ciascuna sezione e l'ufficio elettorale circoscrizionale.
Il candidato eletto in più collegi deve esercitare la facoltà di opzione nel termine di cinque giorni dalla ultima convalida; in mancanza, l'opzione s'intende esercitata per il collegio nel quale ha raccolto il maggior numero di voti.
Art. 9.
La candidatura è presentata da non meno di trecento e non più di cinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio; nessun elettore può sottoscrivere per più di un candidato.
Unitamente agli atti di presentazione della candidatura deve essere depositato, in triplice esemplare, un modello di contrassegno, anche figurato.
L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre Regioni. La candidatura della stessa persona in più di una Regione importa nullità della elezione.
Art. 10.
Entro il trentacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, l'ufficio elettorale circoscrizionale verifica se le candidature sono state depositate in termine e nelle forme prescritte.
Entro ventiquattro ore dal compimento delle operazioni previste nel comma precedente, l'ufficio elettorale circoscrizionale invia all'ufficio elettorale regionale l'elenco dei candidati ammessi, corredato da un esemplare del modello di contrassegno di ciascun candidato.
Art. 11.
Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione il candidato, personalmente o per mezzo dei delegati di cui all'articolo 8, deve dichiarare all'ufficio elettorale regionale, con atto autenticato da notaio, con quali candidati di altri collegi della Regione intende collegarsi. Tale dichiarazione si deve riferire ad almeno altre due candidature, anche se relative allo stesso dichiarante, nel caso che egli sia candidato in più collegi.
È fatta eccezione per il Molise, per il quale il collegamento si deve riferire ad un solo candidato.
È ammesso il collegamento tra candidati aventi diverso contrassegno.
Art. 12.
Non oltre il venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione, l'ufficio elettorale regionale:
1) elimina la candidatura di coloro che si siano presentati in più di tre collegi della Regione. L'eliminazione ha luogo procedendo dalle candidature che sono state presentate per ultimo, secondo il giorno e l'ora desunti dalle comunicazioni degli uffici elettorali circoscrizionali;
2) verifica se le dichiarazioni di collegamento fatte a termine dell'articolo precedente siano reciproche, e dà comunicazione dell'ammissione delle candidature agli uffici elettorali circoscrizionali.
Art. 13.
L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo precedente:
1) assegna il numero definitivo a ciascun candidato ammesso, secondo l'ordine di presentazione;
2) comunica ai singoli candidati la definitiva ammissione della loro candidatura;
3) procede, per mezzo della prefettura competente per territorio, alla stampa del manifesto contenente l'elenco nominativo dei candidati con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;
4) trasmette, per la stampa delle schede, all'autorità designata dal Ministero dell'interno le generalità dei candidati, i contrassegni ed il relativo numero d'ordine.
Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno la caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B e C, allegate alla presente legge e riproducono le generalità dei candidati ed i contrassegni, secondo l'ordine di cui al numero 1).
Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.
Art. 14.
Non oltre le ore 12 del giorno stabilito per la votazione, ogni gruppo di candidati collegatisi ha la facoltà di designare due propri rappresentanti presso l'ufficio elettorale regionale.
TITOLO IV DELLA VOTAZIONE
Art. 15.
All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.
Gli elettori, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, e gli appartenenti alle forze armate e a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, sono ammessi a votare nella sezione, presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per cause di servizio.
Art. 16.
Il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto.
Il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti.
TITOLO V DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE
Art. 17.
L'Ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:
1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.
Il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 65 per cento dei votanti.
Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.
L'Ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata notizia della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale.
Art. 18.
Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari è inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato e, nel caso contrario, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale regionale.
Il secondo esemplare è depositato nella cancelleria del Tribunale, dove ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni.
TITOLO VI DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE
Art. 19.
L'Ufficio elettorale regionale, costituito presso la Corte di appello od il Tribunale a termini dell'art. 7, appena in possesso dei verbali o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del cancelliere ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:
determina la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati;
determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.
La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso, presentatisi nei collegi per i quali non è avvenuta la proclamazione a termini dell'art. 17.
La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il numero degli elettori iscritti nei collegio. Nel caso di candidature presentate in più di uno dei collegi suddetti, si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale relativa riportata dal candidato.
L'assegnazione del numero dei seggi da coprire si fa nel modo seguente: si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro...sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere; e quindi si scelgono tra i quozienti, così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi saranno assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria.
A parità di quoziente il posto è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale.
Se a un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.
L'Ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra relativa individuale. In caso di parità di tale cifra, è graduato prima il più anziano di età. Della proclamazione l'ufficio dà notizia alla segreteria del Senato e alle prefetture della Regione, perché, a mezzo del sindaci, ne rendano edotti gli elettori e rilascia attestazione ai senatori proclamati, e soltanto in un collegio non abbia avuto luogo la proclamazione a termini dell'articolo 17, il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato che in detto collegio ha avuto il maggior numero di voti validi, e, in caso di parità di voti validi, il più anziano di età.
Art. 20.
Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale regionale, con facoltà agli elettori della Regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni.
Art. 21.
I posti di senatore, che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti alla elezione, sono attribuiti ai candidati che nel medesimo gruppo hanno ottenuto la maggiore cifra relativa individuale.
Se non vi sono candidati di quel gruppo, si applica il disposto del terz'ultimo comma dell'articolo 19.
TITOLO VII DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL COLLEGIO DELLA "VALLE D'AOSTA"
Art. 22.
L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:
1) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 100 e non più di 200 elettori del collegio;
2) la dichiarazione di candidatura è depositata, insieme con il contrassegno, non più tardi delle ore sedici del quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, presso la cancelleria del Tribunale di Aosta.
Art. 23.
Il Tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale circoscrizionale ai sensi dell'art. 6, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.
È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
In caso di parità di voti, è eletto il candidato più anziano di età.
TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 24.
La votazione per l'elezione dei senatori deve avvenire entro settanta giorni da quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 25.
Per l'adempimento del dovere del voto e per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.
Per i senatori di diritto i casi di ineleggibilità per pubblico ufficio, previsti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 6 del testo unico predetto, sono considerati casi di incompatibilità.
I detti senatori, precedentemente alla prima riunione del Senato, devono dimettersi dall'altro ufficio ricoperto.
Art. 26.
Nel caso di coincidenza delle elezioni della Camera dei deputati con quelle del Senato, esse sono indette per il medesimo giorno.
Lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti.
Per le sezioni aventi oltre 700 iscritti il numero degli scrutatori, previsto dall'art. 24 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, è portato da cinque a sei. La Commissione elettorale comunale, nel procedere alla nomina degli scrutatori, designa separatamente lo scrutatore destinato a integrare la normale costituzione dell'ufficio elettorale.
L'elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio prima la scheda per l'elezione della Camera dei deputati e, dopo che avrà restituito la scheda stessa, ritira quella per l'elezione del Senato.
Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.
Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala a termini dell'articolo 48 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.
Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore quattordici; gli elettori che a tale ora al trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.
Le operazioni, di cui all'art. 47 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, devono essere effettuate immediatamente dopo la chiusura della votazione.
Il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, con precedenza di quelle relative all'elezione del Senato. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore diciotto del secondo giorno successivo a quello di inizio della votazione se non sono compiute entro tale ora, si applicano le disposizioni dell'art. 52 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.
I verbali delle operazioni per l'elezione del Senato devono essere compilati distintamente da quelli per l'elezione della Camera dei deputati e redatti in duplice esemplare.
Se non è possibile l'immediato recapito i plichi contenenti i verbali e i documenti allegati devono rimanere nella sala della votazione che viene chiusa e custodita secondo le prescrizioni di cui all'art. 48 sopra richiamato, per essere recapitati, con ogni urgenza, a cura del presidente, al mattino.
Art. 27.
Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, la Commissione elettorale comunale, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, del decreto di convocazione dei comizi, oppone sull'esemplare della lista di sezione, depositato presso il Comune, apposita annotazione, mediante stampigliatura, a fianco dei nominativi degli elettori che possono votare soltanto per l'elezione della Camera dei deputati. L'elenco di detti nominativi è trasmesso, a cura, del sindaco, immediatamente alla Commissione elettorale mandamentale, che provvede ad apporre analoga annotazione stampigliata sull'esemplare della lista destinato all'ufficio elettorale di sezione,
Art. 28.
Nel caso di contemporaneità della elezione dei deputati e di quella dei senatori, si può essere candidati in entrambe. Il candidato che sia proclamato eletto tanto per il Senato, quanto per la Camera dei deputati, deve optare per l'uno o per l'altra non più tardi del giorno precedente quello della convocazione dei due rami del Parlamento la mancanza, s'intende che abbia optato per il Senato
Art. 29.
Se le due elezioni per il Senato e per la Camera dei deputati non sono contemporanee, il membro della Camera ancora in funzione, se accetta la candidatura per l'altra Camera, decade dal mandato.
Art. 30.
Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese per la elezione del Senato della Repubblica, e della Camera dei deputati è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Art. 31.
Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa.
Art. 32.
La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 febbraio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
TABELLA A
ASSEGNAZIONE DEI SEGGI SENATORIALI ALLE REGIONI
REGIONI |
Popolazione |
Quozienti interi |
Resti |
Seggi assegnati |
Piemonte…………………… |
3.485.000 |
17 |
85.000 |
17 |
Valle d'Aosta………………. |
92.000 |
- |
- |
1 |
Lombardia…………………. |
6.298.000 |
31 |
98.000 |
31 |
Trentino-Alto Adige………. |
689.000 |
3 |
89.000 |
*6 |
Veneto……………………... |
3.863.000 |
19 |
63.000 |
19 |
Friuli-Venezia Giulia……… |
907.000 |
4 |
107.000 |
*6 |
Liguria……………………... |
1.506.000 |
7 |
106.000 |
**8 |
Emilia-Romagna.………….. |
3.488.000 |
17 |
88.000 |
17 |
Toscana……………………. |
3 099.000 |
15 |
99.000 |
15 |
Umbria…………………….. |
780.000 |
3 |
180.000 |
*6 |
Marche…………………….. |
1.352.000 |
6 |
152.000 |
**7 |
Lazio………………………. |
3.159.000 |
15 |
159.000 |
**16 |
Abruzzi……………………... |
1.277.000 |
6 |
77.000 |
6 |
Molise………………………. |
410.000 |
2 |
10.000 |
2 |
Campania……………………… |
4.175.000 |
20 |
175.000 |
**21 |
Puglie……………………… |
3.027.000 |
15 |
27.000 |
15 |
Basilicata…………………... |
594.000 |
2 |
194.000 |
*6 |
Calabria……………………. |
2.006.000 |
10 |
6.000 |
10 |
Sicilia………………………… |
4.856.000 |
21 |
156.000 |
**22 |
Sardegna…………………… |
1.196.000 |
5 |
196.000 |
**6 |
45.759.000 |
237 |
|||
N.B. - Il riparto dei seggi èstato effettuato con riferimento alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre 1946, secondo i dati dell'Istituto centrale di Statistica (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1947, tavola 9, pag. 11). Si è tenuto conto anche delle variazioni di territorio in conseguenza del Trattato di pace. Sono contraddistinte con un asterisco le Regioni cui sono stati assegnati sei seggi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 57 della Costituzione e condue asterischi le Regioni cui è stato assegnato un seggio in più perché i resti superano i 100.000 abitanti. Per il Molise è stata applicata la IV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione Repubblicana. |
Visto: Il Ministro per l'Interno
SCELBA