Versione in vigore dal 01/12/1988 al 26/07/1999
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CAPO XV
DELLA PROCEDURA DI ESAME DEI BILANCI E DEL CONTROLLO FINANZIARIO, ECONOMICO ED AMMINISTRATIVO

Art. 125.
Assegnazione dei disegni di legge e dei documenti attinenti al bilancio dello Stato e alla programmazione economica 1

Alla 5ª Commissione permanente sono inviati il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria, il documento di programmazione economico-finanziaria, il rendiconto generale dello Stato, le relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato, le previsioni di cassa nonché tutte le relazioni di carattere generale ed i documenti presentati dal Governo o dalla Corte dei conti al Parlamento attinenti alla programmazione economica ed al bilancio dello Stato, e gli altri documenti sulla situazione economica.

Art. 125-bis.
Esame del documento di programmazione economico-finanziaria 1

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria è deferito alla 5ª Commissione permanente, per l'esame, ed alle altre Commissioni permanenti nonché alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, per il parere. Il documento è altresì deferito alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per eventuali osservazioni. I pareri e le osservazioni sono espressi entro i termini stabiliti dal Presidente.
2. La 5ª Commissione permanente riferisce con apposita relazione all'Assemblea entro venti giorni dal deferimento, salvi i più brevi termini stabiliti dal Presidente. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.
3. Prima che abbia inizio l'esame del documento, la 5ª Commissione permanente può essere autorizzata dal Presidente del Senato a procedere, anche congiuntamente con la corrispondente Commissione permanente della Camera dei deputati, all'acquisizione di elementi informativi in ordine ai criteri di impostazione del documento stesso. A tal fine sottopone al Presidente del Senato il programma delle audizioni.
4. La discussione del documento in Assemblea è organizzata dalla conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell' articolo 55, comma 5 . Essa deve comunque concludersi entro trenta giorni dal deferimento con la votazione di una proposta di risoluzione; a fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo alla quale ciascun senatore può proporre emendamenti.

Art. 126.
Assegnazione ed esame in Commissione del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria 1

1. Il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato ed il disegno di legge finanziaria sono deferiti alla 5ª Commissione permanente per l'esame generale congiunto. Il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato ed il disegno di legge finanziaria sono contestualmente deferiti alle altre Commissioni permanenti, ciascuna delle quali deve esaminarli congiuntamente per le parti di sua competenza.
2. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato è presentato dal Governo al Senato, le Commissioni permanenti, prima che abbia inizio l'esame congiunto del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria per le parti di rispettiva competenza, possono procedere all'esame preliminare dei singoli stati di previsione, senza effettuare votazioni, provvedendo ad acquisire i necessari elementi conoscitivi con le modalità di cui agli articoli 46 , 47 e 48 . La 5ª Commissione permanente avvia a sua volta l'esame del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, avvalendosi delle procedure di cui agli articoli 46 , 47 e 48 .
3. Quando il disegno di legge finanziaria è presentato dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5ª Commissione permanente e del Governo, prima dell'assegnazione, accerta se esso rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni.
4. In ogni caso, il Presidente accerta, sentito il parere della 5ª Commissione permanente e del Governo, se il disegno di legge finanziaria rechi disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge finanziaria e ne dà, prima dell'assegnazione, comunicazione all'Assemblea.
5. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame congiunto del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finananziaria partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica il resoconto stenografico.
6. Ciascuna Commissione, nei termini stabiliti dal successivo comma 9 , comunica il proprio rapporto scritto e gli eventuali rapporti di minoranza alla 5ª Commissione permanente. Gli estensori dei rapporti delle Commissioni possono partecipare alle sedute della 5ª Commissione permanente senza diritto di voto.
7. I rapporti sono allegati alla relazione generale della 5ª Commissione permanente.
8. La 5ª Commissione permanente, nei termini stabiliti dal successivo comma 9 , approva la relazione generale sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria, che concerne anche - in separate sezioni - gli stati di previsione della spesa sui quali è competente per materia, e la trasmette alla Presidenza del Senato unitamente alle eventuali relazioni di minoranza.
9. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono presentati dal Governo al Senato, gli adempimenti previsti dai commi 6 e 8 debbono essere espletati, rispettivamente, entro dieci giorni e entro venticinque giorni dal deferimento del disegno di legge finanziaria, e la votazione finale in Assemblea ha luogo entro i successivi quindici giorni. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono trasmessi dalla Camera dei deputati, i termini per gli adempimenti previsti dai commi 6 e 8 sono fissati dal Presidente del Senato, in modo che la votazione finale in Assemblea abbia luogo entro trentacinque giorni dalla trasmissione.
10. Ciascuna Commissione, durante l'esame congiunto, per le parti di sua competenza, del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria, non può svolgere, in nessuna sede, altra attività. Nel computo dei termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sugli altri disegni di legge o affari deferiti, non si tiene conto del periodo richiesto per l'esame anzidetto.
11. Dalla data del deferimento del disegno di legge finanziaria e fino alla votazione finale da parte dell'Assemblea del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle Commissioni permanenti e dell'Assemblea disegni di legge che comportino variazione di spese o di entrate, nè disegni di legge intesi a modificare la legislazione vigente in materia di contabilità generale dello Stato. Rimangono conseguentemente sospesi i termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sui disegni di legge anzidetti.
12. I precedenti commi 10 e 11 non si applicano all'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge e degli altri disegni di legge aventi carattere di assoluta indifferibilità secondo le determinazioni adottate all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Art. 126-bis.
Esame dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica 1

1. La discussione in Assemblea dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di programmazione finanziaria come approvato dalla risoluzione parlamentare e presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell' articolo 55, comma 5 .
2. Ai predetti disegni di legge non si applicano i divieti di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 126 escluso quello relativo alle modifiche della legislazione vigente in materia di contabilità generale dello Stato.

Art. 127.
Ordini del giorno sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria 1

1. Gli ordini del giorno devono essere presentati e svolti nelle Commissioni competenti per materia.
2. Quelli accolti dal Governo o approvati sono allegati, insieme ai rapporti, alla relazione generale della 5ª Commissione permanente. Quelli non accolti dal Governo o respinti dalle Commissioni possono essere ripresentati in Assemblea purchè siano sottoscritti da otto Senatori.

Art. 128.
Emendamenti al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge finanziaria 1

1. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, relativi al disegno di legge finanziaria devono essere presentati alla 5ª Commissione permanente. I senatori che non facciano parte della 5ª Commissione permanente possono chiedere o essere richiesti di illustrare gli emendamenti da essi presentati.
2. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato devono essere presentati nelle Commissioni competenti per materia. Se queste li accolgono, vengono trasmessi, come proposte della Commissione, alla 5ª Commissione permanente, la quale, nel caso di rigetto, deve farne menzione nella sua relazione.
3. Gli emendamenti respinti possono essere ripresentati in Assemblea, anche dal solo proponente.
4. È facoltà del Presidente ammettere la presentazione in Aula di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla 5ª Commissione permanente o già approvate dall'Assemblea.
5. I termini per la presentazione in Assemblea degli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, sono fissati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.
6. Sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge finanziaria che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge finanziaria o estranee all'oggetto della legge di bilancio o della legge finanziaria, come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare le norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato.

Art. 129.
Discussione in Assemblea del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria 1

1. Sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria si svolge un'unica discussione generale, che è riservata agli interventi relativi alla impostazione globale del bilancio ed alle linee generali della politica economica, finanziaria e dell'amministrazione dello Stato. Dopo la chiusura della discussione prendono la parola i relatori ed il Presidente del Consiglio dei Ministri o uno o più Ministri da lui delegati. Sono poi messi ai voti gli ordini del giorno concernenti gli argomenti anzidetti.
2. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono presentati dal Governo al Senato, l'esame degli articoli del disegno di legge di approvazione dei bilanci medesimi ha la precedenza sull'esame degli articoli e sulla votazione finale del disegno di legge finanziaria. Le variazioni conseguenti all'approvazione del disegno di legge finanziaria, non appena presentate dal Governo, sono deferite immediatamente alla 5ª Commissione permanente, che riferisce all'Assemblea. La nota di variazioni è quindi votata dall'Assemblea, intendendosi conseguentemente modificati gli articoli già approvati del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e le tabelle da questi richiamate. Si procede quindi alla votazione finale del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato così modificato.
3. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono trasmessi dalla Camera dei deputati, l'Assemblea discute e delibera sugli articoli del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. In questa fase sono ammissibili solo emendamenti relativi a previsioni di bilancio non correlate a disposizioni del disegno di legge finanziaria. Si procede quindi all'esame ed alla votazione degli articoli nonché alla votazione finale del disegno di legge finanziaria. Sono successivamente esaminate e votate, con le procedure di cui al comma 2 , le eventuali variazioni al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato conseguenti all'approvazione del disegno di legge finanziaria in un testo diverso da quello trasmesso dalla Camera dei deputati. Si procede infine alla votazione finale del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato così eventualmente modificato.
4. Gli articoli del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria sono esaminati e votati secondo l'ordine previsto dalla legislazione vigente. Delle disposizioni del disegno di legge finanziaria sono comunque esaminate e votate per prime, previa discussione e votazione dei relativi emendamenti, quelle che recano il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare.
5. In sede di esame degli articoli hanno facoltà di parlare soltanto i presentatori di ordini del giorno e di emendamenti per illustrarli, nonché il relatore ed il rappresentante del Governo per esprimere il proprio parere. Gli ordini del giorno relativi alle singole tabelle sono posti ai voti prima degli articoli che le concernono.
6. La discussione del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria, così come articolata nelle sue fasi dai commi precedenti, è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell' articolo 55, comma 5 .

Art. 130.
Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato

Il disegno di legge concernente il rendiconto generale della Amministrazione dello Stato è deferito per l'esame alla 5ª commissione permanente. Alla relazione che la 5ª commissione presenta all'Assemblea sono allegati gli eventuali pareri delle altre commissioni.

Art. 131.
Esame delle relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato

1. Le relazioni della Corte dei conti sugli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria sono contemporaneamente assegnate alle commissioni competenti per materia ed alla 5ª commissione permanente.
2. Le commissioni affidano ad uno o più senatori, per ciascun ente o gruppo di enti, l'incarico di studiare le relazioni al fine di segnalare i casi sui quali sia opportuno l'esame da parte delle commissioni stesse. Segnalazioni in tal senso possono anche essere avanzate da ciascun componente della commissione.
3. Entro il mese di giugno di ciascun anno le commissioni competenti per materia inviano alla 5ª commissione permanente un rapporto nel quale illustrano le proprie conclusioni in ordine ai profili tecnici dell'attività degli enti ed alla regolarità della loro gestione.
4. La 5ª commissione permanente presenta entro il mese di settembre una relazione generale alla assemblea sui profili economico-finanziari della gestione degli enti sovvenzionati e sulla conformità di essa al programma di sviluppo economico. Nella relazione, alla quale sono allegati i rapporti delle altre commissioni, possono essere avanzate, anche alla luce delle conclusioni dei rapporti predetti, proposte di risoluzione in ordine alla conduzione degli enti.
5. La relazione generale della 5ª commissione permanente è di norma discussa dall'assemblea prima dell'esame del bilancio dello Stato.
6. I rilievi, che la Corte dei conti formula al di fuori delle relazioni annuali e comunica al Senato, sono parimenti deferiti per l'esame alla commissione competente per materia. La commissione riferisce su di essi nel proprio rapporto annuale. Tuttavia, quando la gravità o l'urgenza del rilievo della Corte lo richieda, la commissione invia un apposito rapporto alla 5ª commissione permanente perché questa riferisca anticipatamente all'assemblea.

Art. 132.
Decreti registrati con riserva

I decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti sono trasmessi alle commissioni competenti per materia, le quali debbono esaminarli entro trenta giorni dall'assegnazione. Le commissioni possono concludere l'esame con una risoluzione.

Art. 133.
Richiesta di elementi informativi alla Corte dei conti

Le commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare la Corte dei conti a fornire informazioni, chiarimenti e documenti, nel rispetto delle competenze alla Corte stessa attribuite dalle leggi vigenti.

Art. 134.
Richiesta di informazioni alle commissioni di vigilanza

Le commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare le commissioni di vigilanza, di cui facciano parte senatori eletti dall'assemblea, a fornire informazioni, chiarimenti e documenti, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalle leggi vigenti.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.


All' Art. 125.

1 Sostituzione dell' articolo 125. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988


All' Art. 125-bis.

1 Sostituzione dell' articolo 125.bis. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della del 17, 22, 23, 24 e 30/11/1988


All' Art. 126.

1 Sostituzione dell' articolo 126. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988


All' Art. 126-bis.

1 Inserimento dell' articolo 126.bis. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.


All' Art. 127.

1 Sostituzione dell' articolo 127. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988


All' Art. 128.

1 Sostituzione dell' articolo 128. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988


All' Art. 129.

1 Sostituzione dell' articolo 129. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988

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