Versione in vigore dal 02/08/1985 al 01/12/1988
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CAPO XV
DELLA PROCEDURA DI ESAME DEI BILANCI E DEL CONTROLLO FINANZIARIO, ECONOMICO ED AMMINISTRATIVO

Art. 125.
Invio del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione, dei rendiconti generali dello Stato, delle relazioni e dei documenti programmatici ed economici alla 5ª commissione permanente 1

Alla 5ª commissione permanente sono inviati il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e i disegni di legge inerenti alla loro formazione, il rendiconto generale dello Stato, le relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato, le previsioni di cassa nonché tutte le relazioni di carattere generale ed i documenti presentati dal Governo o dalla Corte dei conti al Parlamento attinenti alla programmazione economica ed al bilancio dello Stato, e gli altri documenti sulla situazione economica.

Art. 125-bis.
Attività conoscitiva preliminare della 5ª commissione permanente 1

Prima che abbia inizio l'iter parlamentare del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione, la 5ª commissione permanente può essere autorizzata dal Presidente del Senato a procedere, anche congiuntamente con l'omologa commissione permanente della Camera dei deputati, alla acquisizione di elementi informativi in ordine ai criteri di impostazione del bilancio a legislazione vigente. A tal fine sottopone al Presidente del Senato il programma delle audizioni.

Art. 126.
Assegnazione ed esame in commissione del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione 1

1. Il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato ed i disegni di legge inerenti alla loro formazione sono deferiti alla 5ª commissione permanente per l'esame generale congiunto. Il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato ed i disegni di legge inerenti alla loro formazione sono contestualmente deferiti alle altre commissioni permanenti, ciascuna delle quali deve esaminarli congiuntamente per le parti di sua competenza.
2. Alle sedute delle commissioni riservate all'esame del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica il resoconto stenografico.
3. Ciascuna commissione, nei termini stabiliti dal successivo comma 6 , comunica il proprio rapporto scritto e gli eventuali rapporti di minoranza alla 5ª commissione permanente. Gli estensori dei rapporti delle commissioni possono partecipare alle sedute della 5ª commissione permanente senza diritto di voto.
4. I rapporti sono allegati alla relazione generale della 5ª commissione permanente.
5. La 5ª commissione permanente, nei termini stabiliti dal successivo comma 6 , approva la relazione generale sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sui disegni di legge inerenti alla loro formazione, che concerne anche - in separate sezioni - gli stati di previsione della spesa sui quali è competente per materia, e la trasmette alla Presidenza del Senato unitamente alle eventuali relazioni di minoranza.
6. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e i disegni di legge inerenti alla loro formazione sono presentati dal Governo al Senato, gli adempimenti previsti dai commi 3 e 5 debbono essere espletati, rispettivamente, entro dieci giorni e entro venticinque giorni dal deferimento, e la votazione finale in assemblea ha luogo entro i successivi quindici giorni. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e i disegni di legge inerenti alla loro formazione sono trasmessi dalla Camera dei deputati, i termini per gli adempimenti previsti dai commi 3 e 5 sono fissati dal Presidente del Senato, in modo che la votazione finale in Assemblea abbia luogo entro trentacinque giorni dalla trasmissione.
7. Ciascuna commissione, durante l'esame, per le parti di sua competenza, del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione, non può svolgere, in nessuna sede, altra attività. Nel computo dei termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sugli altri disegni di legge o affari deferiti, non si tiene conto del periodo richiesto per l'esame anzidetto.
8. Dalla data del deferimento del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione e fino alla votazione finale da parte dell'Assemblea, non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle commissioni permanenti e dell'Assemblea disegni di legge che comportino aumenti di spese o diminuzioni di entrate.
9. I precedenti commi 7 e 8 non si applicano all'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge e degli altri disegni di legge aventi carattere di assoluta indifferibilità secondo le determinazioni adottate all'unanimità dalla conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari.

Art. 127.
Ordini del giorno sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sui disegni di legge inerenti alla loro formazione 1

1. Gli ordini del giorno devono essere presentati e svolti nelle commissioni competenti per materia.
2. Quelli accolti dal Governo o approvati sono allegati, insieme ai rapporti, alla relazione generale della 5ª commissione permanente. Quelli non accolti dal Governo o respinti dalle commissioni possono essere ripresentati in assemblea purchè siano sottoscritti da otto senatori.

Art. 128.
Emendamenti al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e ai disegni di legge inerenti alla loro formazione 1

1. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, relativi ai disegni di legge inerenti alla formazione dei bilanci di previsione dello Stato devono essere presentati alla 5ª commissione permanente. I senatori che non facciano parte della 5ª commissione permanente possono chiedere o essere richiesti di illustrare gli emendamenti da essi presentati.
2. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato devono essere presentati nelle commissioni competenti per materia. Se queste li accolgono, vengono trasmessi, come proposte della commissione, alla 5ª commissione permanente, la quale, nel caso di rigetto, deve farne menzione nella sua relazione.
3. Gli emendamenti respinti possono essere ripresentati in assemblea, anche dal solo proponente.
4. E' facoltà del Presidente ammettere la presentazione in aula di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla 5ª commissione permanente o già approvate dall'Assemblea.

Art. 129.
Discussione in Assemblea del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione 1

1. Sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sui disegni di legge inerenti alla loro formazione si svolge un'unica discussione generale, che è riservata agli interventi relativi all'impostazione globale del bilancio ed alle linee generali della politica economica, finanziaria e dell'amministrazione dello Stato. Dopo la chiusura della discussione prendono la parola i relatori ed il Presidente del Consiglio dei Ministri o uno o più Ministri da lui delegati. Sono poi messi ai voti gli ordini del giorno concernenti gli argomenti anzidetti.
2. L'esame degli articoli e la votazione finale dei disegni di legge inerenti alla formazione dei bilanci di previsione dello Stato hanno la precedenza sull'esame degli articoli e sulla votazione finale del disegno di legge di approvazione dei bilanci medesimi. Le variazioni conseguenti all'approvazione dei disegni di legge inerenti alla formazione dei bilanci di previsione dello Stato, non appena presentate dal Governo, sono deferite immediatamente alla 5ª commissione permanente, che provvede ad inserirle nel testo del disegno di legge di approvazione degli stessi bilanci di previsione da sottoporre all'Assemblea.
3. In sede di esame degli articoli hanno facoltà di parlare soltanto i presentatori di ordini del giorno e di emendamenti per illustrarli, nonché il relatore ed il rappresentante del Governo per esprimere il proprio parere. Gli ordini del giorno relativi alle singole tabelle sono posti ai voti prima degli articoli che le concernono.
4. La discussione del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione, così come articolata nelle sue fasi dai commi precedenti, è organizzata dalla conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari a norma dell' articolo 55, comma 5 .

Art. 130.
Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato

Il disegno di legge concernente il rendiconto generale della Amministrazione dello Stato è deferito per l'esame alla 5ª commissione permanente. Alla relazione che la 5ª commissione presenta all'Assemblea sono allegati gli eventuali pareri delle altre commissioni.

Art. 131.
Esame delle relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato

1. Le relazioni della Corte dei conti sugli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria sono contemporaneamente assegnate alle commissioni competenti per materia ed alla 5ª commissione permanente.
2. Le commissioni affidano ad uno o più senatori, per ciascun ente o gruppo di enti, l'incarico di studiare le relazioni al fine di segnalare i casi sui quali sia opportuno l'esame da parte delle commissioni stesse. Segnalazioni in tal senso possono anche essere avanzate da ciascun componente della commissione.
3. Entro il mese di giugno di ciascun anno le commissioni competenti per materia inviano alla 5ª commissione permanente un rapporto nel quale illustrano le proprie conclusioni in ordine ai profili tecnici dell'attività degli enti ed alla regolarità della loro gestione.
4. La 5ª commissione permanente presenta entro il mese di settembre una relazione generale alla assemblea sui profili economico-finanziari della gestione degli enti sovvenzionati e sulla conformità di essa al programma di sviluppo economico. Nella relazione, alla quale sono allegati i rapporti delle altre commissioni, possono essere avanzate, anche alla luce delle conclusioni dei rapporti predetti, proposte di risoluzione in ordine alla conduzione degli enti.
5. La relazione generale della 5ª commissione permanente è di norma discussa dall'assemblea prima dell'esame del bilancio dello Stato.
6. I rilievi, che la Corte dei conti formula al di fuori delle relazioni annuali e comunica al Senato, sono parimenti deferiti per l'esame alla commissione competente per materia. La commissione riferisce su di essi nel proprio rapporto annuale. Tuttavia, quando la gravità o l'urgenza del rilievo della Corte lo richieda, la commissione invia un apposito rapporto alla 5ª commissione permanente perché questa riferisca anticipatamente all'assemblea.

Art. 132.
Decreti registrati con riserva

I decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti sono trasmessi alle commissioni competenti per materia, le quali debbono esaminarli entro trenta giorni dall'assegnazione. Le commissioni possono concludere l'esame con una risoluzione.

Art. 133.
Richiesta di elementi informativi alla Corte dei conti

Le commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare la Corte dei conti a fornire informazioni, chiarimenti e documenti, nel rispetto delle competenze alla Corte stessa attribuite dalle leggi vigenti.

Art. 134.
Richiesta di informazioni alle commissioni di vigilanza

Le commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare le commissioni di vigilanza, di cui facciano parte senatori eletti dall'assemblea, a fornire informazioni, chiarimenti e documenti, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalle leggi vigenti.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.


All' Art. 125.

1 Sostituzione dell' articolo 125. Modifica efficace a partire dal 02/08/1985. Atto modificativo: Deliberazione, Snato della Rpubblica del 31/07/1985


All' Art. 125-bis.

1 Inserimento dell' articolo 125.bis. Modifica efficace a partire dal 02/08/1985. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 31/07/1985.


All' Art. 126.

1 Sostituzione dell' articolo 126. Modifica efficace a partire dal 02/08/1985. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 31/07/1985


All' Art. 127.

1 Il testo: "Ordini del giorno sul bilancio" è stato sostituito da "Ordini del giorno sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sui disegni di legge inerenti alla loro formazione". Modifica efficace a partire dal 02/08/1985. Deliberazione, Senato della Repubblica del 31/07/1985.


All' Art. 128.

1 Sostituzione dell' articolo 128. Modifica efficace a partire dal 02/08/1985. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 31/07/1985


All' Art. 129.

1 Sostituzione dell' articolo 129. Modifica efficace a partire dal 02/08/1985. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 31/07/1985

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