Versione in vigore dal 01/12/1988 al 26/07/1999
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CAPO X
DELLA PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE

Art. 73.
Presentazione, stampa e distribuzione dei disegni di legge

1. I disegni di legge che iniziano il loro procedimento in Senato sono presentati in seduta pubblica o comunicati alla Presidenza.
2. I disegni di legge presentati in Senato o trasmessi dalla Camera dei Deputati sono annunciati all'Assemblea e vengono stampati e distribuiti nel più breve tempo possibile; di essi è subito fatta menzione nell'ordine del giorno generale.

Art. 73-bis.
Termini per l'efficacia o l'emanazione di leggi, la presentazione di disegni di legge o la adozione di provvedimenti 1

La Presidenza del Senato tiene nota delle leggi che stabiliscono un termine per la loro efficacia o per l'emanazione di altre leggi ovvero per la presentazione di disegni di legge o la adozione di provvedimenti da parte del Governo, curandone la segnalazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle Commissioni permanenti competenti per materia, almeno due mesi prima della scadenza.

Art. 74.
Disegni di legge d'iniziativa popolare e disegni di legge d'iniziativa dei Consigli regionali 1

1. Quando un disegno di legge di iniziativa popolare è presentato al Senato, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica ed il computo delle firme degli elettori proponenti, al fine di accertare la regolarità della proposta.
2. Per i disegni di legge d'iniziativa popolare presentati nella precedente legislatura non è necessaria la ripresentazione. Essi, all'inizio della nuova legislatura, sono nuovamente assegnati alle Commissioni e seguono la procedura normale, salva l'applicabilità, nei primi sette mesi, delle disposizioni dell' articolo 81 .
3. 2 Le competenti Commissioni debbono iniziare l'esame dei disegni di legge di iniziativa popolare ad esse assegnati entro e non oltre un mese dal deferimento. È consentita l'audizione di un rappresentante dei proponenti designato dai primi dieci firmatari del disegno di legge.
4. 3 I termini previsti dal comma 3 si applicano anche ai disegni di legge presentati dai Consigli regionali ai sensi dell' articolo 121 della Costituzione . È consentita l'audizione di un rappresentante del Consiglio regionale proponente.

Art. 75.
Trasmissione al Governo o alla Camera dei Deputati dei disegni di legge approvati

I disegni di legge approvati definitivamente dal Senato sono inviati al Governo; gli altri sono trasmessi direttamente alla Camera dei Deputati.

Art. 76.
Temporanea improcedibilità dei disegni di legge respinti e nuovamente presentati

Non possono essere assegnati alle competenti Commissioni disegni di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di disegni di legge precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.

Art. 76-bis.
Relazione tecnica sui disegni di legge e sugli emendamenti 1

1. Non possono essere assegnati alle competenti Commissioni permanenti i disegni di legge di iniziativa governativa, di iniziativa regionale o del CNEL che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione tecnica, conforme alle prescrizioni di legge, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture.
2. Sono improponibili gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione tecnica redatta nei termini di cui al comma 1 .
3. Le Commissioni competenti per materia e, in ogni caso, la 5ª Commissione permanente possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 1 per i disegni di legge di iniziativa popolare o parlamentare e gli emendamenti di iniziativa parlamentare al loro esame, ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione sui disegni di legge deve essere trasmessa dal Governo nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
4. Il Presidente del Senato richiede al Presidente della Corte dei conti, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, le valutazioni sulle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione di decreti-legge o dalla emanazione di decreti legislativi, quando la relativa domanda sia presentata in forma scritta da almeno un terzo dei componenti delle Commissioni competenti per materia. Per i decreti-legge la domanda non può essere avanzata oltre il quinto giorno dal deferimento del disegno di legge di conversione alla Commissione competente.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.


All' Art. 73-bis.

1 Inserimento dell' articolo 73.bis. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.


All' Art. 74.

1 Il testo: "Disegni di legge d'iniziativa popolare" è stato sostituito da "Disegni di legge d'iniziativa popolare e disegni di legge d'iniziativa dei Consigli regionali". Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

2 Inserimento del comma 3. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

3 Inserimento del comma 4. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.


All' Art. 76-bis.

1 Inserimento dell' articolo 76.bis. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

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