Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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CAPO X
DELLA PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE

Art. 73.
Presentazione - Stampa e distribuzione dei disegni di legge

1. I disegni di legge che iniziano il loro procedimento in Senato sono presentati in seduta pubblica o comunicati alla Presidenza.
2. I disegni di legge presentati in Senato o trasmessi dalla Camera dei Deputati sono annunciati all'Assemblea e vengono stampati e distribuiti nei più breve tempo possibile; di essi è subito fatta menzione nell'ordine del giorno generale.

Art. 74.
Disegni di legge d'iniziativa popolare

1. Quando un disegno di legge di iniziativa popolare è presentato al Senato, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica ed il computo delle firme degli elettori proponenti, al fine di accertare la regolarità della proposta.
2. Per i disegni di legge d'iniziativa popolare presentati nella precedente legislatura non è necessaria la ripresentazione. Essi, all'inizio della nuova legislatura, sono nuovamente assegnati alle Commissioni e seguono la procedura normale, salva l'applicabilità, nei primi sette mesi, delle disposizioni dell' articolo 81 .

Art. 75.
Trasmissione al Governo o alla Camera dei Deputati dei disegni di legge approvati

I disegni di legge approvati definitivamente dal Senato sono inviati al Governo; gli altri sono trasmessi direttamente alla Camera dei Deputati.

Art. 76.
Temporanea improcedibilità dei disegni di legge respinti e nuovamente presentati

Non possono essere assegnati alle competenti Commissioni disegni di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di disegni di legge precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.

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