Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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CAPO XI
DELLE DICHIARAZIONI D'URGENZA E DEI PROCEDIMENTI CON TERMINI ABBREVIATI

Art. 77.
Dichiarazione d'urgenza - Autorizzazione alla relazione orale

1. Quando per un disegno di legge o in generale per un affare che deve essere discusso dall'assemblea sia stata chiesta dal proponente, dal presidente della commissione competente o da otto senatori la dichiarazione d'urgenza, il Senato delibera per alzata di mano. La discussione sulla domanda, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun gruppo parlamentare, e la votazione hanno luogo nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta la riduzione di tutti i termini alla metà.
2. Su domanda della commissione competente, dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun gruppo parlamentare, l'assemblea per motivi d'urgenza può autorizzare, con votazione per alzata di mano, la commissione stessa a riferire oralmente.

Art. 78.
Disegni di legge di conversione dei decreti-legge

1. Nel caso previsto dall' articolo 77 della Costituzione il Presidente, pervenutogli il disegno di legge di conversione, qualora il Senato sia sciolto o i suoi lavori aggiornati, procede immediatamente alla convocazione dell'assemblea perché questa si riunisca entro cinque giorni. Il disegno di legge è subito deferito all'esame della commissione competente.
2. Nella discussione dei disegni di legge di conversione di decreti-legge tutti i termini sono ridotti alla metà.
3. È sempre in facoltà del Presidente del Senato, apprezzate le circostanze, fissare termini più brevi.

Art. 79.
Disegni di legge fatti propri da gruppi parlamentari

1. All'atto dell'annuncio in aula di un disegno di legge che sia sottoscritto da più della metà dei componenti di un gruppo parlamentare, il Presidente di questo ultimo può dichiarare alla assemblea che il disegno di legge è fatto proprio dal gruppo stesso. In tal caso la commissione competente deve iniziare l'esame entro e non oltre un mese dall'assegnazione.
2. Qualora alla dichiarazione di cui al comma precedente aderiscano i presidenti di tutti i gruppi parlamentari, il disegno di legge è immediatamente assegnato alla Commissione competente la quale, se deve riferire all'assemblea, è autorizzata a farlo con relazione orale. Il disegno di legge è inserito nel calendario o schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, viene preso in esame dalla commissione competente entro la settimana successiva all'assegnazione, con precedenza su ogni altro argomento.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti è fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 .

Art. 80.
Iniziative legislative conseguenziali ad un dibattito, dei componenti di una Commissione

Il disegno di legge che, a seguito di un dibattito su materie di competenza di una commissione, venga presentato sull'argomento per iniziativa dei due terzi dei componenti della Commissione stessa, subito dopo l'annuncio viene sottoposto all'assemblea, la quale è chiamata a decidere sull'autorizzazione alla commissione a riferire oralmente e sulla inserzione del disegno di legge nel calendario o schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso.

Art. 81.
Disegni di legge già approvati o esaminati nella precedente legislatura

1. Per i disegni di legge presentati entro sei mesi dall'inizio della legislatura che riproducano l'identico testo di disegni di legge approvati dal solo Senato nella precedente legislatura, il Governo o venti senatori possono richiedere, entro un mese dalla presentazione, che sia dichiarata l'urgenza e adottata la procedura abbreviata di cui ai commi seguenti.
2. L'assemblea delibera sulle singole domande, senza discussione, per alzata di mano; sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109 .
3. Qualora il Senato deliberi l'urgenza e l'adozione della procedura abbreviata, se il disegno di legge è assegnato in sede referente, la commissione è autorizzata a riferire oralmente e il disegno di legge stesso viene senz'altro iscritto nel calendario o nello schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso per l'approvazione da parte dell'assemblea con discussione limitata ai soli interventi del relatore, del rappresentante del Governo e dei proponenti di emendamenti, salve le dichiarazioni di voto di cui al comma 2 dell'articolo 109 .
4. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, la commissione deve porlo allo ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dall'approvazione della richiesta.
5. Le Commissioni permanenti alle quali siano stati deferiti in sede referente disegni di legge riproducenti l'identico testo di disegni di legge il cui esame sia stato esaurito dalle Commissioni stesse nella precedente legislatura possono, nei primi sette mesi dall'inizio della nuova legislatura, deliberare, previo sommario esame, di adottare senza ulteriore discussione le relazioni già allora presentate.

Art. 82.
Dichiarazione d'urgenza per la fissazione del termine di promulgazione

Quando venga proposta per un disegno di legge l'abbreviazione del termine di promulgazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione , il Presidente, prima di porre in votazione la norma relativa, invita l'Assemblea a pronunciarsi sulla dichiarazione d'urgenza, che deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Se non viene raggiunta la detta maggioranza, la norma che stabilisce i termini di promulgazione non è posta in votazione. Se viene dichiarata l'urgenza, il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio alla Camera dei Deputati o al Governo.

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