Versione in vigore dal 01/03/1971 al 01/12/1988
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CAPO XVIII
DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON LE COMUNITÀ EUROPEE E CON ORGANISMI INTERNAZIONALI
Art. 142.
Discussione degli affari e delle relazioni concernenti le Comunità Europee
1.
Su domanda del Governo o di otto senatori o di un quinto dei senatori componenti la delegazione italiana al Parlamento europeo, la giunta per gli affari delle Comunità europee può disporre che, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee, pubblicate nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunità, e in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri delle Comunità, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sulle Comunità, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.
2.
Nell'ipotesi prevista dal
comma precedente
partecipano alle riunioni della giunta, senza voto deliberativo, i senatori componenti la delegazione italiana al Parlamento europeo che non facciano parte della giunta stessa.
3.
La giunta, integrata nel modo previsto nel
comma precedente
, esamina le relazioni presentate dal Governo sulle Comunità e redige una propria relazione per l'assemblea.
4.
Le relazioni del Governo sono contemporaneamente inviate anche alla 3ª Commissione permanente, la quale può esprimere su di esse il proprio parere che viene stampato ed allegato alla relazione della giunta.
Art. 143.
Esame delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni adottate dalle Assemblee internazionali
1.
Le risoluzioni votate dal Parlamento europeo nonché le decisioni, adottate da Assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni parlamentari italiane, che siano formalmente inviate per comunicazione al Senato sono trasmesse dal Presidente, dopo lo annuncio all'assemblea, alle commissioni competenti per materia.
2.
La commissione competente per materia, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al
comma precedente
, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 3ª commissione permanente, e, se del caso, alla giunta per gli affari delle Comunità europee, di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell'
articolo 39
, che decorrono dalla data della richiesta.
Art. 144.
Esame degli atti normativi delle Comunità europee
1.
Le commissioni possono prendere in esame gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla commissione delle Comunità europee, pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità, riguardanti materie di loro competenza, al fine di esprimere in un documento il proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo. La 3ª commissione permanente e la giunta per gli affari delle Comunità europee possono richiedere o essere richieste di esprimere il proprio parere.
2.
Il Presidente del Senato annuncia il documento alla assemblea e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971