Versione in vigore dal 01/12/1988 al 14/02/2003
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CAPO XVIII
DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON LE COMUNITÀ EUROPEE E CON ORGANISMI INTERNAZIONALI

Art. 142.
Discussione degli affari e delle relazioni concernenti le Comunità Europee

1. Su domanda del Governo o di otto senatori1, la giunta per gli affari delle Comunità europee può disporre che, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee, pubblicate nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunità, e in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio delle Comunità europee2 , o in ordine ad affari attinenti agli accordi sulle Comunità o alle attività di queste e dei loro organi3 , si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.
2. 4 In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1 , la Giunta può invitare i rappresentanti italiani al Parlamento europeo a fornire, anche mediante l'intervento personale alle sedute, notizie ed elementi atti ad integrare l'informazione sulle questioni in esame. In tal caso può partecipare alle sedute della Giunta non più di un rappresentante per ciascun Gruppo costituito nel Parlamento europeo, scelto di comune accordo tra i membri italiani di ciascuno dei Gruppi stessi ed il Presidente della Giunta.
3. 5 La Giunta esamina le relazioni presentate dal Governo sulle Comunità e redige una propria relazione per l'Assemblea. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 2.
4. Le relazioni del Governo sono contemporaneamente inviate anche alla 3ª Commissione permanente, la quale può esprimere su di esse il proprio parere che viene stampato ed allegato alla relazione della giunta.

Art. 143.
Esame delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni adottate dalle Assemblee internazionali

1. Le risoluzioni votate dal Parlamento europeo nonché le decisioni, adottate da Assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni parlamentari italiane, che siano formalmente inviate per comunicazione al Senato sono trasmesse dal Presidente, dopo lo annuncio all'assemblea, alle commissioni competenti per materia ovvero, quando riguardino le istituzioni comunitarie o la politica generale delle Comunità, alla Giunta per gli affari delle Comunità europee.1
2. La commissione competente per materia, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma precedente nonchè sugli affari relativi2 , richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 3ª commissione permanente, e 3 alla giunta per gli affari delle Comunità europee, di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell' articolo 39 , che decorrono dalla data della richiesta.
3. 4 La Giunta per gli affari delle Comunità europee, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma 1 , nonchè sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell' articolo 39 , che decorrono dalla data della richiesta.

Art. 144.
Esame degli atti normativi delle Comunità europee nonchè di altri atti di interesse comunitario 1

1. Al fine di esprimere in un documento il proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo, le Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminano gli atti normativi emanati dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee o i progetti di detti atti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità o comunicati dal Governo al Senato, le relazioni informative del Governo sulle procedure comunitarie di approvazione di progetti, nonchè le relazioni del Governo sullo stato di conformità delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni contenute nelle norme comunitarie. La 3ª Commissione permanente e la Giunta per gli affari delle Comunità europee debbono essere richieste di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti.
2. Il Presidente del Senato annuncia il documento all'Assemblea e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.
3. Gli schemi dei decreti delegati concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee e successive modificazioni e integrazioni nonchè gli schemi dei decreti relativi all'attuazione di norme comunitarie, che il Governo sia tenuto a comunicare al Parlamento, sono assegnati per il parere alle Commissioni competenti per materia, alle quali la Giunta per gli affari delle Comunità europee può far pervenire osservazioni e proposte. Tali osservazioni e proposte vengono allegate al parere delle Commissioni stesse.
4. È competenza della Giunta per gli affari delle Comunità europee esaminare gli atti menzionati nei commi precedenti quando riguardino le istituzioni comunitarie o la politica generale delle Comunità; in tal caso la 1ª e la 3ª Commissione permanente possono far pervenire alla Giunta osservazioni e proposte, che vengono allegate al parere di quest'ultima.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3 la Giunta per gli affari delle Comunità europee può chiedere che il parere, le osservazioni e le proposte formulati siano inviati, per il tramite del Presidente del Senato, al Governo, qualora, entro quindici giorni dalla data in cui essi sono pervenuti alla Commissione competente, quest'ultima non si sia ancora pronunziata. Identica facoltà è attribuita alla 1ª Commissione permanente nell'ipotesi di cui al comma 4 , nonchè alla 3ª Commissione permanente nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 4 .
6. A conclusione dell'esame delle materie di cui ai commi precedenti, le Commissioni e la Giunta per gli affari delle Comunità europee possono votare risoluzioni volte ad indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attività, preparatoria all'emanazione di atti comunitari, esprimendosi sugli indirizzi generali manifestati dal Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardanti la stessa materia, oppure sui singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.


All' Art. 142.

1 E' stato abrogato il testo: "o di un quinto dei senatori componenti la delegazione italiana al Parlamento europeo". Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

2 Il testo: "Consiglio dei Ministri delle Comunità" è stato sostituito da "Consiglio delle Comunità europee". Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

3 E' stato inserito il testo: "o alle attività di queste e dei loro organi". Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

4 Sostituzione del comma 2. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988

5 Sostituzione del comma 3. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988


All' Art. 143.

1 E' stato inserito il testo: "ovvero, quando riguardino le istituzioni comunitarie o la politica generale delle Comunità, alla Giunta per gli affari delle Comunità europee.". Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

2 E' stato inserito il testo: "nonchè sugli affari relativi". Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

3 E' stato abrogato il testo: "se del caso". Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

4 Inserimento del comma 3. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.


All' Art. 144.

1 Sostituzione dell' articolo 144. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988

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