Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 79.
Disegni di legge fatti propri da gruppi parlamentari

1. All'atto dell'annuncio in aula di un disegno di legge che sia sottoscritto da più della metà dei componenti di un gruppo parlamentare, il Presidente di questo ultimo può dichiarare alla assemblea che il disegno di legge è fatto proprio dal gruppo stesso. In tal caso la commissione competente deve iniziare l'esame entro e non oltre un mese dall'assegnazione.
2. Qualora alla dichiarazione di cui al comma precedente aderiscano i presidenti di tutti i gruppi parlamentari, il disegno di legge è immediatamente assegnato alla Commissione competente la quale, se deve riferire all'assemblea, è autorizzata a farlo con relazione orale. Il disegno di legge è inserito nel calendario o schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, viene preso in esame dalla commissione competente entro la settimana successiva all'assegnazione, con precedenza su ogni altro argomento.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti è fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 .

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