Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 51.
Connessione e concorrenza di iniziative legislative

1 . I disegni di legge aventi oggetti identici o strettamente connessi sono posti congiuntamente all'ordine del giorno della Commissione competente, salvo che per alcuni di essi la Commissione abbia già esaurito la discussione.
2. Quando il Governo informa l'Assemblea di voler presentare un proprio disegno di legge su una materia che sia già oggetto di un disegno di legge di iniziativa parlamentare assegnato ad una Commissione, questa può differire o sospendere la discussione del disegno di legge fino alla presentazione del progetto governativo, ma comunque per non più di un mese.
3. Quando sia posto all'ordine del giorno di una Commissione un disegno di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso rispetto a quello di un progetto già presentato alla Camera dei Deputati, il Presidente del Senato ne informa il Presidente della Camera per raggiungere le possibili intese.

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