Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 49.
Richieste al CNEL di pareri, di studi e di indagini - Osservazioni e proposte del CNEL
1.
Le Commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare il CNEL ad esprimere il proprio parere su questioni al loro esame che importino indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale, o che comunque rientrino nell'ambito della economia e del lavoro. Il Presidente del Senato provvede ad inoltrare la richiesta al Presidente del CNEL fissando il termine per l'emanazione del parere. Se tale termine implichi il superamento di quello assegnato alla Commissione per riferire, il Presidente sottopone la questione all'Assemblea per la concessione di una proroga ai sensi del
comma 3 dell'articolo 44
.
2.
Il parere del CNEL viene pubblicato in allegato alla relazione della Commissione o, nel caso di disegno di legge assegnato in sede deliberante, in apposito stampato allegato a quello del disegno di legge medesimo.
3.
Con il consenso del Presidente del Senato e di intesa con il Presidente del CNEL, le Commissioni possono invitare ad assistere alle sedute di cui all'
articolo 48
i componenti delle Commissioni o dei comitati del CNEL competenti per materia.
4.
I Presidenti delle Commissioni o, su loro designazione, i vice Presidenti, per incarico delle rispettive Commissioni, possono intervenire alle sedute del Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro e delle sue Commissioni.
5.
Le Commissioni possono richiedere al Presidente del Senato di invitare il CNEL a compiere studi ed indagini su argomenti di loro interesse attinenti alle materie di competenza del cnel medesimo. I risultati di tali studi ed indagini sono pubblicati appena pervenuti.
6.
Sono ugualmente pubblicate in appositi stampati le osservazioni e le proposte che il CNEL abbia inviato relativamente a disegni di legge all'esame del Senato.
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971