Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
(consulta l'indice)
Art. 44.
Termini per la presentazione delle relazioni
1.
Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati in sede referente e redigente devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione.
2.
Il Presidente del Senato, in relazione alle esigenze del programma dei lavori o quando le circostanze lo rendano opportuno, può stabilire un termine ridotto per la presentazione della relazione, dandone comunicazione alla Assemblea.
3.
Scaduto il termine, il disegno di legge è preso in considerazione, in sede di programmazione dei lavori, per essere discusso, anche senza relazione, nel testo del proponente, salvo che l'Assemblea conceda, su richiesta della Commissione, un nuovo termine di non oltre due mesi, compatibile con l'attuazione del programma dei lavori.
4.
Quando, in applicazione delle disposizioni del
precedente comma
, vengono in discussione disegni di legge assegnati in sede redigente e dei quali la Commissione non abbia esaurito la votazione degli articoli, i disegni di legge stessi sono esaminati e votati dall'Assemblea secondo la procedura ordinaria. Tuttavia, nel caso che, ai sensi del
comma 2 dell'articolo 36
, l'esame in Commissione sia stato preceduto dalla discussione preliminare in Assemblea, non si fa luogo alla discussione generale.
5.
Le relazioni sono stampate e distribuite almeno due giorni prima della discussione.
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971