Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
(consulta l'indice)

Art. 48.
Indagini conoscitive

1. Nelle materie di loro competenza, le Commissioni possono disporre, previo consenso del Presidente del Senato, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni.
2. Nello svolgimento di tali indagini, le Commissioni non dispongono dei poteri di cui al comma 4 dello articolo 162 del Regolamento, nè hanno facoltà di esercitare alcun sindacato politico, di emanare direttive, di procedere ad imputazioni di responsabilità.
3. I programmi relativi, predisposti dalle Commissioni, sono comunicati al Presidente del Senato il quale, per la loro concreta attuazione, cura le intese con i Ministri competenti, anche per quanto riguarda gli enti pubblici sottoposti al loro controllo, e può autorizzare eventuali consulenze tecniche e sopralluoghi.
4. Tutte le spese riferentisi allo svolgimento delle indagini sono a carico del bilancio del Senato.
5. Al fine delle indagini di cui al presente articolo , le Commissioni hanno facoltà di tenere apposite sedute alle quali possono essere chiamati ad intervenire i Ministri competenti, funzionari ministeriali e amministratori di enti pubblici. Possono altresì essere invitati rappresentanti di enti territoriali, di organismi privati, di associazioni di categoria ed altre persone esperte nella materia in esame.
6. A conclusione dell'indagine la Commissione può approvare un documento che viene stampato e distribuito. Delle sedute di cui al presente articolo può essere redatto e pubblicato il resoconto stenografico qualora la Commissione lo disponga.
7. Se anche alla Camera dei Deputati sia stata disposta una indagine sulla stessa materia, il Presidente del Senato può promuovere le opportune intese con il Presidente della Camera affinché le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.

Versioni disponibili



Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina