Versione in vigore dal 13/06/1989 ad oggi
(consulta l'indice)
Art. 135.
Esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'
articolo 68 della Costituzione
1.
Le domande di autorizzazione a procedere inviate al Senato sono deferite dal Presidente all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, di cui all'
articolo 19
. A questa il Ministro competente trasmette i documenti che gli siano richiesti.
2.
La Giunta non si pronuncia su una domanda di autorizzazione a procedere nel solo caso in cui il Ministro dia comunicazione che il relativo procedimento è cessato.
3.
Per la validità delle riunioni della Giunta in sede di esame delle autorizzazioni a procedere è prescritta la presenza di almeno un terzo dei componenti.
4.
Tutti gli atti ed i documenti pervenuti alla Giunta relativi alle domande di autorizzazione a procedere possono essere esaminati esclusivamente dai componenti della Giunta stessa e nella sede di questa.
5.
Il Senatore, nei cui confronti è stata richiesta la autorizzazione a procedere in giudizio, che non si sia presentato spontaneamente al magistrato per fare dichiarazioni ai sensi del
codice di procedura penale
, può fornire chiarimenti alla Giunta anche mediante memorie scritte.
6.
Se la domanda di autorizzazione a procedere ha per oggetto il reato di vilipendio alle Assemblee legislative, la Giunta può incaricare1 uno o più dei suoi componenti di un preventivo esame comune con rappresentanti della competente Giunta della Camera dei Deputati.
7.
La Giunta deve riferire al Senato nel termine di trenta giorni dalla data di assegnazione della domanda, salvo che le sia stato concesso, e per una sola volta, un nuovo termine che non può superare quello originario.
8.
Presentata la relazione o trascorso inutilmente il termine di cui al
comma precedente
, la domanda viene inserita tra gli argomenti iscritti nel calendario o nello schema dei lavori in corso.
9.
È ammessa in ogni caso la presentazione di relazioni di minoranza.
10.
L'Assemblea delibera sulla proposta della Giunta o, in difetto, sulla domanda di autorizzazione, udita la relazione informativa del Presidente della Giunta o di altro membro della Giunta dalla stessa espressamente delegato.
11.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per tutte le autorizzazioni richieste al Senato ai sensi dell'
articolo 68 della Costituzione
.
Note
Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.
Modifica rispetto alla versione precedente: 1 Il testo: "la Giunta può indicare" è stato sostituito da "la Giunta può incaricare". Modifica efficace a partire dal 30/04/1971. Errata Corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 29/04/1971.
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971