Versione in vigore dal 11/08/1992 ad oggi
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Art. 19.
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
1 .
La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è composta di ventitre Senatori ed è presieduta da un Senatore che la Giunta elegge tra i propri membri.
2.
I senatori nominati dal Presidente del Senato a comporre la Giunta non possono rifiutare la nomina, nè dare le dimissioni. Il Presidente del Senato può sostituire un componente della Giunta che non possa per gravissimi motivi partecipare, per un periodo prolungato, alle sedute della Giunta stessa.
3.
Qualora la Giunta, sebbene ripetutamente convocata dal suo Presidente, non si riunisca per oltre un mese, il Presidente del Senato provvede a rinnovarne i componenti.
4.
La Giunta procede alla verifica, secondo le norme dell'apposito Regolamento, dei titoli di ammissione dei Senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità; riferisce, se richiesta, al Senato sulle eventuali irregolarità delle operazioni elettorali che abbia riscontrato nel corso della verifica.
5.
Spetta inoltre alla Giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'
articolo 68 della Costituzione
nonché di riferire al Senato sugli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'
articolo 96 della Costituzione
e sulle domande di autorizzazione presentate ai sensi dell'
articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1
.
6.
Il Regolamento per la verifica dei poteri previsto dal
comma 2
è proposto dalla Giunta per il Regolamento, sentita la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ed è adottato dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Note
Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971