Versione in vigore dal 01/08/1987 al 14/02/2003
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Art. 21.
Formazione e rinnovo delle Commissioni permanenti: designazioni da parte dei Gruppi

1. Ciascun gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all' articolo 22 , in ragione di uno ogni tredici iscritti.
2.1 I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.
3. I senatori che non risultino assegnati dopo la ripartizione prevista nel comma 1 sono distribuiti nelle Commissioni permanenti, sulla base delle proposte dei Gruppi di appartenenza, dal Presidente del Senato, in modo che in ciascuna Commissione sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari.
4. Il Senatore chiamato a far parte del Governo è, per la durata della carica, sostituito dal suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore, il quale continua ad appartenere anche alla Commissione di provenienza.
5. Tranne i casi previsti nei commi 2 e 4 , nessun Senatore può essere assegnato a più di una Commissione permanente.
6. Il Presidente comunica al Senato la composizione delle Commissioni permanenti.
7. Le Commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il primo biennio della legislatura ed i loro componenti possono essere confermati.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Sostituzione del comma 2. Modifica efficace a partire dal 01/08/1987. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 30/07/1987

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