Versione in vigore dal 14/02/2003 ad oggi
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Art. 21.
Formazione e rinnovo delle Commissioni permanenti: designazioni da parte dei Gruppi

1. 1 Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all' articolo 22 , in ragione di uno ogni tredici iscritti, fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis .
2. I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.
3. I senatori che non risultino assegnati dopo la ripartizione prevista nel comma 1 sono distribuiti nelle Commissioni permanenti, sulla base delle proposte dei Gruppi di appartenenza, dal Presidente del Senato, in modo che in ciascuna Commissione sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari.
4. 2 Il Senatore chiamato a far parte del Governo o eletto Presidente della 14ª Commissione è, per la durata della carica, sostituito dal suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore, il quale continua ad appartenere anche alla Commissione di provenienza.
4-bis. 3 I senatori designati a far parte della 14ª Commissione permanente sono in ogni caso componenti anche di altra Commissione permanente. A tal fine ciascun Gruppo parlamentare designa i propri rappresentanti nella 14ª Commissione permanente successivamente alla composizione delle altre Commissioni. Il Presidente del Senato promuove le intese necessarie perché nella composizione della 14ª Commissione sia rispettato, per quanto possibile, il criterio della proporzionalità e perché essa sia formata da tre Senatori appartenenti a ciascuna delle Commissioni 1ª 3ª e 5ª e da due Senatori appartenenti a ciascuna delle altre Commissioni permanenti.
5. 4 Tranne i casi previsti nei commi 2, 4 e 4-bis , nessun Senatore può essere assegnato a più di una Commissione permanente.
6. Il Presidente comunica al Senato la composizione delle Commissioni permanenti.
7. Le Commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il primo biennio della legislatura ed i loro componenti possono essere confermati.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Sostituzione del comma 1. Modifica efficace a partire dal 14/02/2003. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 06/02/2003

2 Sostituzione del comma 4. Modifica efficace a partire dal 14/02/2003. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 06/02/2003

3 Inserimento del comma 4.bis. Modifica efficace a partire dal 14/02/2003. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 06/02/2003.

4 Sostituzione del comma 5. Modifica efficace a partire dal 14/02/2003. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 06/02/2003

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