Versione in vigore dal 02/08/1985 al 01/12/1988
(consulta l'indice)
Art. 126.
Assegnazione ed esame in commissione del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione 1
1.
Il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato ed i disegni di legge inerenti alla loro formazione sono deferiti alla 5ª commissione permanente per l'esame generale congiunto. Il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato ed i disegni di legge inerenti alla loro formazione sono contestualmente deferiti alle altre commissioni permanenti, ciascuna delle quali deve esaminarli congiuntamente per le parti di sua competenza.
2.
Alle sedute delle commissioni riservate all'esame del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica il resoconto stenografico.
3.
Ciascuna commissione, nei termini stabiliti dal successivo
comma 6
, comunica il proprio rapporto scritto e gli eventuali rapporti di minoranza alla 5ª commissione permanente. Gli estensori dei rapporti delle commissioni possono partecipare alle sedute della 5ª commissione permanente senza diritto di voto.
4.
I rapporti sono allegati alla relazione generale della 5ª commissione permanente.
5.
La 5ª commissione permanente, nei termini stabiliti dal successivo
comma 6
, approva la relazione generale sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sui disegni di legge inerenti alla loro formazione, che concerne anche - in separate sezioni - gli stati di previsione della spesa sui quali è competente per materia, e la trasmette alla Presidenza del Senato unitamente alle eventuali relazioni di minoranza.
6.
Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e i disegni di legge inerenti alla loro formazione sono presentati dal Governo al Senato, gli adempimenti previsti dai
commi 3 e 5
debbono essere espletati, rispettivamente, entro dieci giorni e entro venticinque giorni dal deferimento, e la votazione finale in assemblea ha luogo entro i successivi quindici giorni. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e i disegni di legge inerenti alla loro formazione sono trasmessi dalla Camera dei deputati, i termini per gli adempimenti previsti dai
commi 3 e 5
sono fissati dal Presidente del Senato, in modo che la votazione finale in Assemblea abbia luogo entro trentacinque giorni dalla trasmissione.
7.
Ciascuna commissione, durante l'esame, per le parti di sua competenza, del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione, non può svolgere, in nessuna sede, altra attività. Nel computo dei termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sugli altri disegni di legge o affari deferiti, non si tiene conto del periodo richiesto per l'esame anzidetto.
8.
Dalla data del deferimento del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione e fino alla votazione finale da parte dell'Assemblea, non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle commissioni permanenti e dell'Assemblea disegni di legge che comportino aumenti di spese o diminuzioni di entrate.
9.
I precedenti
commi 7 e 8
non si applicano all'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge e degli altri disegni di legge aventi carattere di assoluta indifferibilità secondo le determinazioni adottate all'unanimità dalla conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari.
Note
Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.
Modifica rispetto alla versione precedente: 1 Sostituzione dell' articolo 126. Modifica efficace a partire dal 02/08/1985. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 31/07/1985
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971