Versione in vigore dal 02/08/1985 al 01/12/1988
(consulta l'indice)

Art. 126.
Assegnazione ed esame in commissione del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione 1

1. Il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato ed i disegni di legge inerenti alla loro formazione sono deferiti alla 5ª commissione permanente per l'esame generale congiunto. Il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato ed i disegni di legge inerenti alla loro formazione sono contestualmente deferiti alle altre commissioni permanenti, ciascuna delle quali deve esaminarli congiuntamente per le parti di sua competenza.
2. Alle sedute delle commissioni riservate all'esame del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica il resoconto stenografico.
3. Ciascuna commissione, nei termini stabiliti dal successivo comma 6 , comunica il proprio rapporto scritto e gli eventuali rapporti di minoranza alla 5ª commissione permanente. Gli estensori dei rapporti delle commissioni possono partecipare alle sedute della 5ª commissione permanente senza diritto di voto.
4. I rapporti sono allegati alla relazione generale della 5ª commissione permanente.
5. La 5ª commissione permanente, nei termini stabiliti dal successivo comma 6 , approva la relazione generale sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sui disegni di legge inerenti alla loro formazione, che concerne anche - in separate sezioni - gli stati di previsione della spesa sui quali è competente per materia, e la trasmette alla Presidenza del Senato unitamente alle eventuali relazioni di minoranza.
6. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e i disegni di legge inerenti alla loro formazione sono presentati dal Governo al Senato, gli adempimenti previsti dai commi 3 e 5 debbono essere espletati, rispettivamente, entro dieci giorni e entro venticinque giorni dal deferimento, e la votazione finale in assemblea ha luogo entro i successivi quindici giorni. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e i disegni di legge inerenti alla loro formazione sono trasmessi dalla Camera dei deputati, i termini per gli adempimenti previsti dai commi 3 e 5 sono fissati dal Presidente del Senato, in modo che la votazione finale in Assemblea abbia luogo entro trentacinque giorni dalla trasmissione.
7. Ciascuna commissione, durante l'esame, per le parti di sua competenza, del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione, non può svolgere, in nessuna sede, altra attività. Nel computo dei termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sugli altri disegni di legge o affari deferiti, non si tiene conto del periodo richiesto per l'esame anzidetto.
8. Dalla data del deferimento del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione e fino alla votazione finale da parte dell'Assemblea, non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle commissioni permanenti e dell'Assemblea disegni di legge che comportino aumenti di spese o diminuzioni di entrate.
9. I precedenti commi 7 e 8 non si applicano all'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge e degli altri disegni di legge aventi carattere di assoluta indifferibilità secondo le determinazioni adottate all'unanimità dalla conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Sostituzione dell' articolo 126. Modifica efficace a partire dal 02/08/1985. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 31/07/1985

Versioni disponibili



Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina