Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 126.
Assegnazione ed esame in commissione del bilancio di previsione dello Stato
1.
Il disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato è deferito alla 5ª commissione permanente per l'esame generale, e alle altre commissioni permanenti per l'esame degli stati di previsione di rispettiva competenza.
2.
Ciascuna commissione comunica il proprio rapporto scritto e gli eventuali rapporti di minoranza alla 5ª commissione permanente entro quindici giorni dal deferimento. I relatori dei rapporti delle commissioni possono partecipare alle sedute della 5ª commissione permanente senza diritto di voto.
3.
I rapporti sono allegati alla relazione generale della 5ª commissione permanente.
4.
Alle sedute delle commissioni riservate all'esame del bilancio partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica il resoconto stenografico.
5.
Entro trenta giorni dal deferimento, la 5ª commissione permanente approva la relazione generale sul bilancio, che concerne anche - in separate sezioni - gli stati di previsione della spesa sui quali è competente per materia.
6.
La relazione deve essere comunicata alla Presidenza del Senato entro i successivi cinque giorni. Nello stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza.
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971