Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 126.
Assegnazione ed esame in commissione del bilancio di previsione dello Stato

1. Il disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato è deferito alla 5ª commissione permanente per l'esame generale, e alle altre commissioni permanenti per l'esame degli stati di previsione di rispettiva competenza.
2. Ciascuna commissione comunica il proprio rapporto scritto e gli eventuali rapporti di minoranza alla 5ª commissione permanente entro quindici giorni dal deferimento. I relatori dei rapporti delle commissioni possono partecipare alle sedute della 5ª commissione permanente senza diritto di voto.
3. I rapporti sono allegati alla relazione generale della 5ª commissione permanente.
4. Alle sedute delle commissioni riservate all'esame del bilancio partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica il resoconto stenografico.
5. Entro trenta giorni dal deferimento, la 5ª commissione permanente approva la relazione generale sul bilancio, che concerne anche - in separate sezioni - gli stati di previsione della spesa sui quali è competente per materia.
6. La relazione deve essere comunicata alla Presidenza del Senato entro i successivi cinque giorni. Nello stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza.

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