Versione in vigore dal 01/03/1971 al 01/12/1988
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Art. 139-bis.
Pareri delle Commissioni su atti del Governo 1

1. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare in ordine ad atti che rientrano nella sua competenza, la relativa richiesta e il suo deferimento alla Commissione permanente competente per materia vengono annunciati all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa.
2. La Commissione, nel termine di 20 giorni dall'assegnazione - prorogabile una sola volta, per non più di 10 giorni, dal Presidente del Senato - comunica il parere al Presidente del Senato che lo trasmette al Governo.
3. Il Presidente, apprezzate le circostanze e la complessità dell'atto, può tuttavia fissare, d'intesa con il Presidente della Camera, un termine più ampio.
4. Il termine di cui ai commi precedenti decorre anche durante l'aggiornamento dei lavori del Senato. Per l'esame degli atti pervenuti dopo l'aggiornamento e dei quali il Governo abbia rappresentato l'urgenza, le Commissioni competenti sono convocate, su richiesta del Presidente del Senato, ai sensi dell' art. 29, comma 7 , mediante invio dell'ordine del giorno a tutti i senatori almeno tre giorni prima della data di riunione.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nell'ipotesi in cui il parere debba essere espresso da una Commissione bicamerale. Se la Commissione ha sede in Senato, l'assegnazione dell'atto, ai sensi del comma 1 , e la richiesta di convocazione, ai sensi del comma 4 , sono effettuate dal Presidente del Senato.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Inserimento dell' articolo 139.bis. Modifica efficace a partire dal 05/06/1978. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 31/05/1978.

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