Versione in vigore dal 01/12/1988 ad oggi
(consulta l'indice)
Art. 139-bis.
Pareri delle Commissioni su atti del Governo
1.
Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare in ordine ad atti che rientrano nella sua competenza, la relativa richiesta e il suo deferimento alla Commissione permanente competente per materia vengono annunciati all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa.
2.
La Commissione, nel termine di 20 giorni dall'assegnazione - prorogabile una sola volta, per non più di 10 giorni, dal Presidente del Senato - comunica il parere al Presidente del Senato che lo trasmette al Governo.
3.
Il Presidente, apprezzate le circostanze e la complessità dell'atto, può tuttavia fissare, d'intesa con il Presidente della Camera, un termine più ampio.
4.1
Il termine di cui ai commi precedenti decorre anche durante l'aggiornamento dei lavori del Senato. Per l'esame degli atti pervenuti dopo l'aggiornamento e dei quali il Governo abbia rappresentato l'urgenza, le Commissioni competenti sono convocate, su richiesta del Presidente del Senato, ai sensi dell'
art. 29, comma 7
, mediante invio dell'ordine del giorno a tutti i senatori almeno tre giorni prima della data di riunione.
5.
Le norme di cui al
presente articolo
si applicano anche nell'ipotesi in cui il parere debba essere espresso da una Commissione bicamerale. Se la Commissione ha sede in Senato, l'assegnazione dell'atto, ai sensi del
comma 1
, e la richiesta di convocazione, ai sensi del
comma 4
, sono effettuate dal Presidente del Senato.
Note
Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.
Modifica rispetto alla versione precedente: 1 Il presente comma è stato coordinato con le modificazioni apportate all'articolo 29 e approvate con delibera del Senato della Repubblica in data 30/11/1988. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971