Versione in vigore dal 01/03/1971 al 01/12/1988
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Art. 99.
Chiusura della discussione generale

1. Quando non ci siano altri Senatori iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola al relatore ed al rappresentante del Governo.
2. Qualora il rappresentante del Governo, dopo l'intervento di cui al comma precedente , prenda nuovamente la parola sull'oggetto in esame per ulteriori dichiarazioni, otto senatori possono richiedere che su tali dichiarazioni si apra una nuova discussione, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun gruppo parlamentare.
3. Nel caso in cui la discussione generale non sia stata limitata nel tempo e i limiti siano stati superati, otto senatori possono proporre la chiusura anticipata della discussione stessa. Il Presidente, concessa, se v'è opposizione, la parola ad un oratore per ciascun Gruppo e per non più di dieci minuti, mette ai voti la proposta sulla quale l'assemblea delibera per alzata di mano.
4. Chiusa la discussione generale in applicazione del comma precedente , spetta la parola di diritto, prima degli interventi del relatore e del rappresentante del Governo, soltanto ad un senatore per ciascuno dei gruppi i cui iscritti non siano intervenuti nella discussione generale.

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