Versione in vigore dal 01/12/1988 ad oggi
(consulta l'indice)
Art. 99.
Chiusura della discussione generale
1.
Quando non ci siano altri Senatori iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola ai relatori ed al rappresentante del Governo.
2.
Qualora il rappresentante del Governo, dopo l'intervento di cui al
comma precedente
, prenda nuovamente la parola sull'oggetto in esame per ulteriori dichiarazioni, otto senatori possono richiedere che su tali dichiarazioni si apra una nuova discussione, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun gruppo parlamentare.
3.
Nel caso in cui la discussione generale non sia stata limitata nel tempo e i limiti siano stati superati, otto senatori possono proporre la chiusura anticipata della discussione stessa. Il Presidente, concessa, se v'è opposizione, la parola ad un oratore per ciascun Gruppo e per non più di dieci minuti, mette ai voti la proposta sulla quale l'assemblea delibera per alzata di mano.
4.
Chiusa la discussione generale in applicazione del
comma precedente
, spetta la parola di diritto, prima degli interventi dei relatori1 e del rappresentante del Governo, soltanto ad un senatore per ciascuno dei gruppi i cui iscritti non siano intervenuti nella discussione generale.
Note
Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.
Modifica rispetto alla versione precedente: 1 Il testo: "del relatore" è stato sostituito da "dei relatori". Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971